Articolo 17 Dati e informazioni per la partecipazione al mercato 17.1 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere g), i) e j). 17.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera h), avviene a seguito delle comunicazioni di cui ai successivi Articolo 79, commi 79.2, 79.8 e 79.11 e Articolo 80, commi 80.5 e 80.9. 17.3 Ai fini della presentazione di offerte sul MPE ciascun operatore puo' richiedere l'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera e), allegando una dichiarazione, resa dall'utente del dispacciamento del punto di offerta, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relativamente a detto punto di offerta. 17.4 La dichiarazione di cui al comma 17.3 puo' essere resa anche da un operatore autorizzato a presentare offerte presso il punto di offerta, che sia stato altresi' delegato, dal rispettivo utente del dispacciamento, ad autorizzare altro operatore a presentare offerte per il medesimo punto. In tale caso, la dichiarazione deve essere corredata da copia della delega. 17.5 Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 17.3 e 17.4 riportano, almeno, l'indicazione di: a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della richiesta di inserimento; b) data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta; c) data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta. 17.6 Qualora uno o entrambi i termini di cui al comma 17.5, lettere b) e c), siano successivamente modificati, l'operatore richiedente presenta al GME una dichiarazione contenente i nuovi termini. Tale dichiarazione riporta l'indicazione di: a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della modifica; b) nuova data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta, e/o c) nuova data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta; ovvero d) data a partire dalla quale l'operatore richiedente non ha piu' titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta. 17.7 Qualora le modifiche di cui al comma 17.6 siano comunicate al GME dall'utente del dispacciamento o dall'operatore delegato ai sensi del comma 17.4, il GME da' seguito alla comunicazione anche in assenza della dichiarazione dell'operatore richiedente. 17.8 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 17.1, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME. Per le richieste di cui ai precedenti commi 17.3, 17.4, 17.6 e la comunicazione di cui al comma 17.7, gli effetti si producono entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse e comunque non prima della data di cui ai precedenti commi 17.5, lettera b) e 17.6, lettera b). 17.9 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera j), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.