(Allegato-art. 17)
                             Articolo 17 
 
        Dati e informazioni per la partecipazione al mercato 
 
17.1 Ai fini della  presentazione  di  offerte  sul  mercato  ciascun
operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco  degli  operatori
ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente
Articolo 16, comma 16.2, lettere g), i) e j). 
17.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente
Articolo  16,  comma  16.2,  lettera  h),  avviene  a  seguito  delle
comunicazioni di cui ai successivi Articolo 79, commi  79.2,  79.8  e
79.11 e Articolo 80, commi 80.5 e 80.9. 
17.3 Ai fini della presentazione di offerte sul MPE ciascun operatore
puo' richiedere l'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al
precedente  Articolo  16,  comma  16.2,  lettera  e),  allegando  una
dichiarazione, resa  dall'utente  del  dispacciamento  del  punto  di
offerta,  attestante  che  l'operatore  richiedente   ha   titolo   a
presentare offerte relativamente a detto punto di offerta. 
17.4 La dichiarazione di cui al comma 17.3 puo' essere resa anche  da
un operatore autorizzato a presentare  offerte  presso  il  punto  di
offerta, che sia stato altresi' delegato, dal rispettivo  utente  del
dispacciamento, ad autorizzare altro operatore a  presentare  offerte
per il medesimo punto. In tale caso,  la  dichiarazione  deve  essere
corredata da copia della delega. 
17.5 Le  dichiarazioni  di  cui  ai  precedenti  commi  17.3  e  17.4
riportano, almeno, l'indicazione di: 
a) codice di identificazione  del  punto  di  offerta  oggetto  della
richiesta di inserimento; 
b) data a partire dalla quale l'operatore  richiedente  ha  titolo  a
presentare offerte relative a tale punto di offerta; 
c)  data  fino  alla  quale  l'operatore  richiedente  ha  titolo   a
presentare offerte relative a tale punto di offerta. 
17.6 Qualora uno o entrambi i termini di cui al comma  17.5,  lettere
b) e c), siano successivamente  modificati,  l'operatore  richiedente
presenta al GME una dichiarazione contenente i  nuovi  termini.  Tale
dichiarazione riporta l'indicazione di: 
a) codice di identificazione  del  punto  di  offerta  oggetto  della
modifica; 
b) nuova data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo
a presentare offerte relative a tale punto di offerta, e/o 
c) nuova data fino alla quale l'operatore  richiedente  ha  titolo  a
presentare offerte relative a tale punto di offerta; ovvero 
d) data a partire dalla quale l'operatore  richiedente  non  ha  piu'
titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta. 
17.7 Qualora le modifiche di cui al comma 17.6  siano  comunicate  al
GME dall'utente del dispacciamento o dall'operatore delegato ai sensi
del comma 17.4, il  GME  da'  seguito  alla  comunicazione  anche  in
assenza della dichiarazione dell'operatore richiedente. 
17.8  Successivamente  alla  ricezione  delle  richieste  di  cui  al
precedente comma 17.1, l'Elenco degli operatori  ammessi  al  mercato
viene aggiornato dal GME. Tale  modifica  produce  effetti  entro  il
secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento  della  richiesta
da parte del GME. Per le richieste di cui ai precedenti  commi  17.3,
17.4, 17.6 e la comunicazione di cui al comma 17.7,  gli  effetti  si
producono  entro  il  secondo   giorno   lavorativo   successivo   al
ricevimento delle stesse e comunque non prima della data  di  cui  ai
precedenti commi 17.5, lettera b) e 17.6, lettera b). 
17.9 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle  informazioni  di
cui al precedente Articolo 16, comma 16.2,  lettera  j),  l'operatore
allega una dichiarazione attestante il proprio  regime  IVA,  secondo
quanto previsto nelle DTF.