Articolo 18 Verifiche 18.1 Il GME verifica il rispetto della Disciplina e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME puo' richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi. 18.2 Il GME si riserva la facolta' di verificare, con cadenza almeno biennale, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, puo' richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella gia' presentata.