(Allegato-art. 18)
                             Articolo 18 
 
                              Verifiche 
 
18.1 Il GME verifica il rispetto della Disciplina e delle DTF al fine
di assicurare il regolare funzionamento del mercato secondo i criteri
di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra
gli operatori. A tal fine, il GME puo' richiedere agli operatori ogni
informazione o documento utile concernente le  operazioni  da  questi
effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la  convocazione
in audizione dei medesimi. 
18.2 Il GME si riserva la facolta' di verificare, con cadenza  almeno
biennale, il mantenimento da  parte  degli  operatori  dei  requisiti
previsti per l'ammissione al mercato. A  tal  fine,  puo'  richiedere
ulteriore  documentazione  ovvero  l'aggiornamento  di  quella   gia'
presentata.