(Allegato-art. 19)
                             Articolo 19 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
19.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e
comunque entro  tre  giorni  lavorativi  dal  suo  verificarsi,  ogni
variazione circa fatti, stati e qualita' che sia tale  da  comportare
la modifica dei dati  e  delle  informazioni  di  cui  al  precedente
Articolo 16, comma 16.2, lettere b), g),  h),  i)  e  j),  dichiarati
dall'operatore e inseriti  nell'Elenco  degli  operatori  ammessi  al
mercato. 
19.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 19.1,
il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.