Articolo 19 Obblighi di comunicazione 19.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualita' che sia tale da comportare la modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere b), g), h), i) e j), dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato. 19.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 19.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.