Articolo 20 Esclusione su richiesta dal mercato 20.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo secondo le modalita' ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta. 20.2 L'esclusione su richiesta dal mercato decorre dalla data successiva tra le seguenti: a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 20.1; b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1. 20.3 Qualora alla data individuata ai sensi del precedente comma 20.2, l'operatore presenti sul MTE posizioni contrattuali aperte, la data di esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui l'operatore avra' effettuato la chiusura delle suddette posizioni. 20.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.