(Allegato-art. 20)
                             Articolo 20 
 
                 Esclusione su richiesta dal mercato 
 
20.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato,  gli  operatori  presentano
presso il GME, o inoltrano al medesimo  secondo  le  modalita'  ed  i
termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando  la
data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta. 
20.2  L'esclusione  su  richiesta  dal  mercato  decorre  dalla  data
successiva tra le seguenti: 
a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da
parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 20.1; 
b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1. 
20.3 Qualora alla data individuata  ai  sensi  del  precedente  comma
20.2, l'operatore presenti sul MTE posizioni contrattuali aperte,  la
data di esclusione decorre dal giorno lavorativo successivo a  quello
in cui  l'operatore  avra'  effettuato  la  chiusura  delle  suddette
posizioni. 
20.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione
su richiesta dal mercato  non  esonera  l'operatore  dall'adempimento
degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul mercato.