(Allegato-art. 22)
                             Articolo 22 
 
                 Definitivita' delle contrattazioni 
 
22.1 Le contrattazioni di energia concluse sul MPE  sono  considerate
definitive  e  vincolanti  anche  ai  fini  della   garanzia,   della
compensazione  e  della  liquidazione  e  regolazione  delle  partite
economiche nascenti sul MPE, a partire dal momento in cui le  offerte
in acquisito e in  vendita  risultino  accettate  nel  sistema  delle
offerte ai sensi dei successivi Articolo 42 e Articolo 52. 
22.2 Le contrattazioni a termine concluse sul  MTE  sono  considerate
definitive  e  vincolanti  anche  ai  fini  della   garanzia,   della
compensazione  e  della  liquidazione  e  regolazione  delle  partite
economiche nascenti sul MTE, a partire dal momento in cui le  offerte
risultino abbinate nel sistema delle offerte ai sensi del  successivo
Articolo 67. 
22.3 Le transazioni registrate ai  fini  della  consegna  fisica  dei
contratti finanziari conclusi sull'Idex sono considerate definitive e
vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e  della
liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul  ME,
a partire dal momento in cui le transazioni risultano  registrate  ai
sensi del successivo Articolo 70quater.