Articolo 22 Definitivita' delle contrattazioni 22.1 Le contrattazioni di energia concluse sul MPE sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul MPE, a partire dal momento in cui le offerte in acquisito e in vendita risultino accettate nel sistema delle offerte ai sensi dei successivi Articolo 42 e Articolo 52. 22.2 Le contrattazioni a termine concluse sul MTE sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul MTE, a partire dal momento in cui le offerte risultino abbinate nel sistema delle offerte ai sensi del successivo Articolo 67. 22.3 Le transazioni registrate ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'Idex sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul ME, a partire dal momento in cui le transazioni risultano registrate ai sensi del successivo Articolo 70quater.