Articolo 26 Offerte di acquisto e vendita e punti di offerta 26.1 Sul MPE le quantita' ed i relativi prezzi unitari si riferiscono ad energia elettrica. 26.2 Le quantita' ed i prezzi unitari specificati nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori maggiori od uguali a zero. L'indicazione del prezzo per le offerte di acquisto presentate sul MGP e sul MI e' facoltativa. 26.3 Le quantita' di energia elettrica specificate nelle offerte di acquisto e di vendita sono riferite ai punti di offerta. 26.4 Le quantita' di energia elettrica specificate nei programmi di immissione e di prelievo sono riferite ai punti di offerta. 26.5 [omissis] 26.6 Ciascuna offerta di vendita o di acquisto presentata su uno dei mercati che costituiscono il MPE deve essere coerente con le potenzialita' di immissione o prelievo nel punto di offerta a cui l'offerta e' riferita e deve corrispondere alla effettiva volonta' di immettere o prelevare l'energia elettrica oggetto dell'offerta nel punto di offerta. 26.7 Le modalita' di attribuzione delle perdite convenzionali alle quantita' specificate nelle offerte di acquisto e di vendita, come stabilito nella disciplina del dispacciamento, sono definite nelle DTF. 26.8 Piu' operatori possono presentare offerte riferite allo stesso punto di offerta sul MGP e sul MI.