(Allegato-art. 26)
                             Articolo 26 
 
          Offerte di acquisto e vendita e punti di offerta 
 
26.1 Sul MPE le quantita' ed i relativi prezzi unitari si riferiscono
ad energia elettrica. 
26.2 Le quantita' ed i prezzi unitari specificati  nelle  offerte  di
acquisto e di vendita possono assumere solo valori maggiori od uguali
a  zero.  L'indicazione  del  prezzo  per  le  offerte  di   acquisto
presentate sul MGP e sul MI e' facoltativa. 
26.3 Le quantita' di energia elettrica specificate nelle  offerte  di
acquisto e di vendita sono riferite ai punti di offerta. 
26.4 Le quantita' di energia elettrica specificate nei  programmi  di
immissione e di prelievo sono riferite ai punti di offerta. 
26.5 [omissis] 
26.6 Ciascuna offerta di vendita o di acquisto presentata su uno  dei
mercati  che  costituiscono  il  MPE  deve  essere  coerente  con  le
potenzialita' di immissione o prelievo nel punto  di  offerta  a  cui
l'offerta e' riferita e deve corrispondere alla effettiva volonta' di
immettere o prelevare l'energia elettrica  oggetto  dell'offerta  nel
punto di offerta. 
26.7 Le modalita' di attribuzione delle  perdite  convenzionali  alle
quantita' specificate nelle offerte di acquisto e  di  vendita,  come
stabilito nella disciplina del dispacciamento,  sono  definite  nelle
DTF. 
26.8 Piu' operatori possono presentare offerte riferite  allo  stesso
punto di offerta sul MGP e sul MI.