(Allegato-art. 28)
                             Articolo 28 
 
                   Contenuto minimo delle offerte 
 
28.1 Le offerte sul MPE riportano almeno le seguenti indicazioni: 
a)  il  codice  di  identificazione   dell'operatore   che   presenta
l'offerta; 
b) il codice di  identificazione  del  mercato  e  della  seduta  del
mercato per cui l'offerta e' presentata; 
c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui  l'offerta
e' riferita; 
d) il periodo rilevante a cui l'offerta si riferisce; 
e) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita); 
f) l'eventuale indicazione di offerta predefinita o bilanciata; 
g) la quantita' offerta; 
h) il prezzo unitario relativo alla quantita' offerta. 
28.2 Il numero massimo di offerte semplici che compongono  un'offerta
multipla  e'  definito  nelle  DTF.  Ai  fini  della   determinazione
dell'esito dei mercati ciascuna offerta multipla e' considerata  come
un insieme di offerte semplici.