Articolo 28 Contenuto minimo delle offerte 28.1 Le offerte sul MPE riportano almeno le seguenti indicazioni: a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta; b) il codice di identificazione del mercato e della seduta del mercato per cui l'offerta e' presentata; c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui l'offerta e' riferita; d) il periodo rilevante a cui l'offerta si riferisce; e) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita); f) l'eventuale indicazione di offerta predefinita o bilanciata; g) la quantita' offerta; h) il prezzo unitario relativo alla quantita' offerta. 28.2 Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla e' definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito dei mercati ciascuna offerta multipla e' considerata come un insieme di offerte semplici.