(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                             Definizioni 
 
2.1 Ai fini della Disciplina: 
a) per Acquirente Unico si intende la  societa'  per  azioni  di  cui
all'articolo 4 del D.Lgs. n. 79/99; 
b) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; 
c) per bilanciamento  si  intende  l'attivita'  diretta  a  mantenere
l'equilibrio tra immissioni e prelievi  di  energia  elettrica  sulla
rete; 
d) per book di negoziazione si intende il prospetto video in  cui  e'
esposto  l'insieme  delle  proposte  di  negoziazione  immesse  dagli
operatori nel sistema informatico del mercato, ordinate  in  base  al
prezzo e all'orario d'immissione; 
e) per Borsa Italiana S.p.A. si intende la societa'  di  gestione  di
mercati regolamentati autorizzata dalla Commissione nazionale per  le
Societa' e la Borsa - Consob all'esercizio del mercato di Borsa e del
mercato di borsa  per  la  negoziazione  degli  strumenti  finanziari
previsti dall'articolo 1, comma  2,  lettere  f)  e  i)  del  Decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii., le cui condizioni  e
modalita'  di  organizzazione  e  funzionamento  sono  stabilite  nel
"Regolamento dei mercati organizzati e gestiti  da  Borsa  Italiana",
approvato dalla Consob con propria delibera; 
f) per CC & G, si intende Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., 
la societa' che gestisce sistemi di compensazione  e  garanzia  delle
operazioni su strumenti finanziari di cui agli articoli 69 e  70  del
Decreto legislativo 24  febbraio  2008,  n.  58,  le  cui  regole  di
organizzazione e funzionamento sono approvate dalla  Banca  d'Italia,
d'intesa con la Consob; 
g) per certificati verdi si intendono i  certificati  negoziabili  di
cui al D.M. 18 dicembre 2008; 
h) per cliente grossista si intende il soggetto che acquista e  vende
energia  elettrica  senza   esercitare   attivita'   di   produzione,
trasmissione e distribuzione; 
i) per codice di identificazione  del  mercato  e  della  seduta  del
mercato  si  intende  la  sequenza  alfanumerica  che   consente   di
identificare in maniera univoca un mercato e una seduta del mercato; 
j) per codice di identificazione del punto di offerta si  intende  la
sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca
un punto di offerta; 
k)  per  codice  di  identificazione  dell'operatore  si  intende  la
sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca
un operatore, ai fini della partecipazione al mercato; 
l) per contratti a termine si  intendono  i  contratti  ammessi  alle
negoziazioni sul mercato ed aventi  ad  oggetto  la  negoziazione  di
forniture future di energia elettrica; 
m)  per  curva  di  domanda  si  intende  la  spezzata,   sul   piano
quantita-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante,  ottenuta
cumulando  le  offerte  di  acquisto  congrue,  ordinate  per  prezzo
unitario non crescente a partire  da  quelle  senza  indicazione  del
prezzo; 
n)  per  curva  di  offerta  si  intende  la  spezzata,   sul   piano
quantita-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante,  ottenuta
cumulando le offerte di vendita congrue, ordinate per prezzo unitario
non decrescente; 
o)  per  D.M  18  dicembre  2008  si  intende  il   decreto   recante
"incentivazione  della  produzione  di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2,  comma  150,  della  Legge  24
dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1  del
2 gennaio 2009; 
p) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il  decreto  legislativo  16  marzo
1999 n. 79, di "Attuazione della  direttiva  96/92/CE  recante  norme
comuni per il mercato  interno  dell'energia  elettrica",  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999; 
q) per disciplina  del  dispacciamento  si  intendono  le  condizioni
fissate  dall'Autorita'   per   il   servizio   di   trasmissione   e
dispacciamento, ai sensi dell'articolo 3,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.
79/99, e le regole per il dispacciamento stabilite da Terna, ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto; 
r) per dispacciamento si intende  l'attivita'  diretta  ad  impartire
disposizioni  per  l'utilizzazione  e  l'esercizio  coordinato  degli
impianti di produzione, della rete  di  trasmissione  e  dei  servizi
ausiliari; 
s)  per  esclusione  dal  mercato  si  intende  la  perdita,  in  via
definitiva, della qualifica di operatore; 
t) per  giorno  lavorativo  si  intende  un  giorno  dal  lunedi'  al
venerdi', ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo  Stato  a
tutti gli effetti civili, nonche' di  quelli  eventualmente  indicati
nelle Disposizioni tecniche di funzionamento; 
u) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici, la  societa'
per azioni cui e' affidata, ai sensi dell'articolo 5  del  D.Lgs.  n.
79/99, la gestione economica del mercato elettrico; 
v) per Gestore dei Servizi Energetici -  GSE  S.p.A.  si  intende  la
societa' per azioni che e' stata costituita ai sensi dell'articolo 3,
comma 4, del D.Lgs. n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere  a),
b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale,
n.115 del 18 maggio 2004; 
w) per IDEX si  intende  il  segmento  del  mercato  degli  strumenti
finanziari derivati - IDEM, organizzato e gestito da  Borsa  Italiana
S.p.A., nell'ambito del quale sono negoziati gli strumenti finanziari
derivati sull'energia elettrica; 
x) per indisponibilita'  di  un  elemento  della  rete  elettrica  si
intende lo stato nel quale un elemento della rete  elettrica  non  e'
utilizzabile da parte del relativo gestore per le  attivita'  di  sua
competenza; 
y) per Legge 02/2009 si intende la legge di conversione  del  Decreto
Legge n. 185/2008 recante misure urgenti per il sostegno a  famiglia,
lavoro,occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi
il quadro strategico nazionale; 
z) per Legge 23 luglio 2009,  n.  99  si  intende  la  legge  recante
disposizioni  per  lo  sviluppo  e   l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia; 
aa) per liquidazione  si  intende  la  valorizzazione  delle  partite
economiche in dare o in avere; 
bb) per margine a salire si intende la  quantita'  massima  che  puo'
essere specificata nelle offerte di vendita riferibili ad uno  stesso
punto di offerta, ai fini della verifica di congruita' tecnica  delle
offerte presentate in una sessione di un mercato; 
cc) per margine a scendere si intende la quantita' massima  che  puo'
essere specificata nelle offerte di acquisto riferibili ad uno stesso
punto di offerta, ai fini della verifica di congruita' tecnica  delle
offerte presentate in una sessione di un mercato; 
cc bis) per Market Coupling si intende il meccanismo, basato su  asta
implicita, che, attraverso il coordinato  funzionamento  dei  mercati
dell'energia di due o piu' aree interconnesse, alloca la capacita' di
interconnessione, contestualmente alla definizione  dei  prezzi,  sui
rispettivi mercati dell'energia delle aree interconnesse medesime; 
dd) per mercato dei certificati verdi (MCV) si  intende  la  sede  di
negoziazione dei certificati verdi; 
ee) per mercato del giorno prima dell'energia  (MGP)  si  intende  la
sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita  di  energia
elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo; 
ff)  per  mercato  infragiornaliero  (MI)  si  intende  la  sede   di
negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica
per l'aggiustamento dei programmi di immissione e  prelievo  definiti
sul MGP; 
gg) per mercato del servizio di dispacciamento (MSD)  si  intende  la
sede di approvvigionamento da parte di Terna  delle  risorse  per  il
servizio di dispacciamento, articolato nella fase  di  programmazione
del mercato del servizio di dispacciamento (MSD ex - ante) e  mercato
del bilanciamento (MB); 
hh) per mercati dell'energia si intendono il MGP, il MI, il MTE e  la
Piattaforma per la consegna fisica dei contratti finanziari  conclusi
sull'IDEX; ii) per  mercato  si  intende  il  mercato  organizzato  e
gestito dal GME e articolato nel mercato elettrico e nel mercato  dei
certificati verdi; jj) per mercato elettrico (ME) si intende il  MPE,
il MTE  e  la  Piattaforma  per  la  consegna  fisica  dei  contratti
finanziari conclusi sull'IDEX; 
kk) per  mercato  elettrico  a  termine  dell'energia  elettrica  con
obbligo di consegna e ritiro (MTE) si intende la sede di negoziazione
di contratti a termine; 
ll) per mercato elettrico a pronti (MPE)  si  intende  l'insieme  del
MGP, del MI e del MSD; 
mm)  per  negoziazione  continua   si   intende   la   modalita'   di
contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle  proposte  di
acquisto e di vendita, con la possibilita' di  inserimento  di  nuove
proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione; 
nn) per offerta accettata si intende un'offerta congrua per la  quale
il  titolare  acquisisce  il  diritto  di  ricevere  la   prestazione
richiesta e l'obbligo di  fornire  il  servizio  offerto,  ai  prezzi
stabiliti in applicazione della disciplina del mercato; 
oo) per offerta multipla si  intende  un'offerta  costituita  da  una
serie di offerte semplici presentate da uno stesso operatore  per  lo
stesso periodo rilevante e riferite ad uno stesso punto di offerta; 
pp) per offerta semplice si  intende  un'offerta  che  specifica  una
quantita' di energia offerta in acquisto o in vendita  ed  un  prezzo
unitario di acquisto  o  vendita  dell'energia,  nonche'  ogni  altra
eventuale informazione definita nella disciplina del  dispacciamento,
riferita ad un punto di offerta,  ad  un  mercato  e  ad  un  periodo
rilevante; 
qq) per offerta valida si intende l'offerta presentata  conformemente
alle procedure e nei termini previsti nella Disciplina; 
rr) per offerta congrua si intende l'offerta valida che  ha  superato
con esito positivo tutte le verifiche previste nella Disciplina; 
ss) per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita  a  prezzo
nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate in
ciascuna seduta del MI anche da operatori diversi,  purche'  riferite
allo stesso periodo rilevante e a punti di offerta appartenenti  alla
stessa zona geografica o virtuale, tali che le  rispettive  quantita'
si equilibrino e siano identificate  come  reciprocamente  bilanciate
mediante un apposito codice alfanumerico scelto dagli operatori; 
tt) per offerta predefinita si intende un'offerta semplice o multipla
che e' considerata come presentata da un operatore in ciascuna seduta
del MGP e del MSD ex-ante in cui il GME non riceve offerte  da  parte
dell'operatore medesimo; 
uu) per operatore si intende la persona fisica  o  giuridica  che  e'
ammessa  ad  operare  sul  mercato  elettrico  o  sul   mercato   dei
certificati verdi; 
vv) per ordine di merito si  intende  l'ordine  di  priorita'  di  un
insieme di offerte di acquisto o  di  vendita  definito  in  base  al
prezzo offerto e,  a  parita'  di  quest'ultimo,  in  base  ad  altri
parametri di riferimento definiti nella Disciplina; 
ww) per periodo di consegna si intende il periodo durante il quale si
realizza l'immissione/prelievo  dell'energia  elettrica  oggetto  dei
contratti a termine; 
xx) per periodo di negoziazione si  intende  il  periodo  durante  il
quale si realizza la negoziazione dei contratti a termine; 
yy) per periodo di riferimento per  la  liquidazione  si  intende  il
periodo  rispetto  al  quale  le  partite  economiche  relative  alle
sessioni di mercato che si svolgono all'interno  del  periodo  stesso
sono liquidate congiuntamente; 
zz) per periodo rilevante si intende il periodo  temporale  cui  deve
essere riferita la singola offerta sul mercato elettrico; 
aaa) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende  la
sede per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine
organizzata  e  gestita  dal   GME,   ai   sensi   dell'articolo   17
dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorita' per l'Energia  Elettrica
e il Gas, n. 111/06 e ss.mm.ii.; 
bbb) per Piattaforma per la consegna fisica dei contratti  finanziari
conclusi sull'idex, si intende la sede  per  la  registrazione  della
transazioni   corrispondenti   ai   contratti   finanziari   derivati
sull'energia elettrica  conclusi  sull'IDEX  relativamente  ai  quali
l'operatore abbia  richiesto  di  esercitare  l'opzione  di  consegna
fisica sul ME; 
ccc) per polo di produzione limitato si intende quanto definito nella
disciplina del dispacciamento; 
ddd) per posizione netta  in  consegna  si  intende  la  somma  delle
quantita' di energia elettrica calcolata con riferimento  a  ciascuna
delle ore  ricomprese  nel  periodo  di  consegna  dei  contratti  di
acquisto e vendita, conclusi dall'operatore sul MTE; 
eee)  per  posizioni  contrattuali   si   intende   l'insieme   delle
transazioni in acquisto e in vendita concluse dall'operatore sul  MTE
aventi ad oggetto la stessa tipologia di contratti; 
fff) per prezzo di controllo si intende il prezzo determinato dal GME
al fine delle verifiche di congruita' sul MTE; 
ggg)  per  prezzo  convenzionale  si  intende  il   prezzo   unitario
dell'energia, definito nelle Disposizioni tecniche di  funzionamento,
al quale sono convenzionalmente valorizzate le  offerte  di  acquisto
senza indicazione di prezzo, ai fini  della  verifica  di  congruita'
sulla capienza delle garanzie finanziarie; 
hhh) per prezzo di riferimento si intende , il prezzo medio, riferito
ad  un  MWh,  ponderato  per  le  relative  quantita',  di  tutte  le
transazioni eseguite durante una sessione di mercato; 
iii)  per  programma  orario  aggiornato  cumulato  di  immissione  o
prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma  orario
preliminare cumulato di immissione  o  prelievo  come  modificato  in
esito al MI; 
jjj) per programma orario finale cumulato di  immissione  o  prelievo
per  ciascun  punto  di  offerta  si  intende  il  programma   orario
aggiornato cumulato di immissione o prelievo come modificato in esito
al MSD; 
kkk) per  programma  orario  preliminare  cumulato  di  immissione  o
prelievo per ciascun punto di offerta si intende il programma  orario
ottenuto come somma dei programmi  orari  preliminari  relativi  alle
offerte accettate in esito al MGP e dei programmi orari in esecuzione
dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle
offerte, come eventualmente modificati in esito al MGP; 
lll) per programma orario  di  immissione  si  intende  il  diagramma
orario che definisce, con riferimento  ad  un  punto  di  offerta  di
immissione o misto e per ciascun periodo rilevante, le  quantita'  di
energia  elettrica  per  le  quali  si  applica  la  disciplina   del
dispacciamento; 
mmm) per programma orario di prelievo si intende il diagramma  orario
che definisce, con riferimento ad un punto di offerta di  prelievo  o
misto e per  ciascun  periodo  rilevante,  le  quantita'  di  energia
elettrica per le quali si applica la disciplina del dispacciamento; 
nnn) per programmi orari  aggiornati  di  immissione  o  prelievo  si
intendono i programmi di immissione o prelievo  risultanti  dal  MGP,
come modificati in esito al MI; 
ooo) per programmi orari finali di immissione o prelievo si intendono
i programmi  di  immissione  o  prelievo  risultanti  dal  MGP,  come
modificati in esito al MI e al MSD; 
ppp) per programmi orari preliminari  di  immissione  o  prelievo  si
intendono i programmi di immissione o prelievo risultanti dal MGP; 
qqq) per proposta di negoziazione si intende l'ordine di  acquisto  o
di vendita sul MCV immesso dagli operatori nel book di negoziazione e
contenente   le   informazioni   necessarie   per   l'esposizione   e
l'esecuzione; 
rrr) per punto di immissione  si  intende  quanto  specificato  nella
disciplina del dispacciamento; 
sss) per  punto  di  interconnessione  con  l'estero  si  intende  la
frontiera, cioe' l'insieme delle linee di interconnessione della  RTN
con ciascuno dei Paesi le cui reti  sono  direttamente  connesse  con
quest'ultima; 
ttt) per punto di offerta si intende il punto di dispacciamento  come
definito dalla disciplina del dispacciamento, relativamente al  quale
sono comunicati dall'utente di dispacciamento i margini a salire e  a
scendere e relativamente al quale sono riferite le quantita'  oggetto
delle offerte di acquisto e di vendita  ai  fini  del  mercato  e  le
quantita'  oggetto  dei  programmi  di  immissione  e   prelievo   in
esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al  di  fuori  del
sistema delle offerte, e  relativamente  al  quale  sono  definiti  i
programmi cumulati di immissione e prelievo; 
uuu) per punto di offerta abilitato si intende il  punto  di  offerta
abilitato da Terna  a  fornire  servizi  di  dispacciamento  mediante
offerte sul MSD; 
vvv) per punto di offerta in immissione si intende l'insieme di uno o
piu' punti di immissione; 
www) per punto di offerta in prelievo si intende l'insieme di  uno  o
piu' punti di prelievo; 
xxx) per punto di offerta misto si intende l'insieme di  uno  o  piu'
punti,  fisici  o  virtuali,  abilitati  sia  all'immissione  che  al
prelievo; 
yyy) per punto  di  prelievo  si  intende  quanto  specificato  nella
disciplina del dispacciamento; 
zzz) per Regolamento della PCE si intende  il  regolamento,  adottato
dal GME ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato A  alla  delibera  n.
111/06 e ss.mm.ii., che disciplina le modalita' di  organizzazione  e
di funzionamento della PCE; 
aaaa) per rete elettrica si intende l'insieme della RTN e delle altre
reti elettriche con obbligo di connessione di  terzi  e  direttamente
connesse alla RTN; 
bbbb) per RTN si intende la  rete  di  trasmissione  nazionale,  come
individuata dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio  e
dell'Artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno  1999,  e
dai successivi programmi di sviluppo; 
cccc) per seduta si intende il periodo di tempo all'interno del quale
devono essere ricevute  le  offerte  affinche'  esse  possano  essere
considerate valide; 
dddd) per sessione di un mercato si intende l'insieme delle attivita'
direttamente connesse al ricevimento e alla gestione  delle  offerte,
nonche' alla determinazione del corrispondente esito del mercato; 
eeee) per sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione
di un operatore dalla facolta' di presentare offerte sul mercato; 
ffff) per Terna, si intende Terna - Rete Elettrica Nazionale  S.p.A.,
la societa' per azioni risultante dal processo di unificazione  della
proprieta' e della gestione della rete di trasmissione  nazionale  ai
sensi dell'art.1del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 maggio 2004, che  esercita  le  attivita'  di  trasmissione  e  di
dispacciamento  dell'energia  elettrica,  ivi  compresa  la  gestione
unificata della rete di trasmissione nazionale; 
gggg) [omissis]; 
hhhh) [omissis]; 
iiii) per utente del dispacciamento si intende  il  soggetto  che  ha
concluso con Terna un contratto per il  servizio  di  dispacciamento,
come definito nella disciplina del dispacciamento; 
jjjj) per zona di mercato si intende l'aggregato di zone  geografiche
e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo zonale  dell'energia
risultante dall'applicazione della Disciplina; 
kkkk)  per  zona  geografica  si  intende  una  porzione  della  rete
elettrica per  la  quale  esistono,  per  ragioni  di  sicurezza  del
sistema,  limiti  fisici  di  scambio  di  energia  con  altre   zone
geografiche, come individuata dalla disciplina del dispacciamento; 
llll) per zona virtuale si intende un punto di  interconnessione  con
l'estero o un polo di produzione limitato. 
2.2 Ai  fini  della  Disciplina  si  rinvia,  ove  applicabili,  alle
definizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.2, del  Regolamento  della
Piattaforma  dei  Conti  Energia,  adottato   dal   GME,   ai   sensi
dell'Articolo 17, dell'Allegato A alla delibera  111/06  dell'AEEG  e
ss.mm.ii. e positivamente verificato dal  Direttore  della  Direzione
Mercati dell'Autorita' con  Determinazione  del  7  febbraio  2007  e
successivamente modificato ed integrato.