(Allegato-art. 29)
                             Articolo 29 
 
                Controllo di validita' delle offerte 
 
29.1 Entro il termine  stabilito  nelle  DTF,  il  GME  controlla  la
validita' di ciascuna offerta ricevuta. Entro lo stesso  termine,  il
GME comunica all'operatore interessato  l'esito  del  controllo  e  i
motivi dell'eventuale esito negativo. 
29.2  Un'offerta  ricevuta  e'  considerata  valida  se  soddisfa  le
seguenti condizioni: 
a)  l'operatore  non  e'   sospeso   al   momento   della   ricezione
dell'offerta; 
b) l'operatore ha titolo a presentare offerte riferite  al  punto  di
offerta; 
c)  l'offerta  e'  stata  presentata  con  le  modalita'  di  cui  al
precedente Articolo 27, comma 27.1; 
d) l'offerta riporta  tutte  le  indicazioni  di  cui  al  precedente
Articolo 28, comma 28.1; 
e) l'offerta e' stata ricevuta entro i  termini  che  definiscono  la
durata della seduta di mercato, indicati nelle DTF; 
f) il punto di offerta risulta abilitato al mercato cui l'offerta  si
riferisce; 
g) nel caso di offerte  presentate  sul  MGP  e  sul  MI,  il  prezzo
specificato non eccede il valore limite determinato dal GME  ai  fini
della valorizzazione  delle  offerte  di  acquisto  presentate  senza
indicazione di prezzo; 
h) nel  caso  di  offerte  presentate  sul  MSD,  sono  superati  gli
eventuali controlli previsti nella disciplina del dispacciamento.