Articolo 29 Controllo di validita' delle offerte 29.1 Entro il termine stabilito nelle DTF, il GME controlla la validita' di ciascuna offerta ricevuta. Entro lo stesso termine, il GME comunica all'operatore interessato l'esito del controllo e i motivi dell'eventuale esito negativo. 29.2 Un'offerta ricevuta e' considerata valida se soddisfa le seguenti condizioni: a) l'operatore non e' sospeso al momento della ricezione dell'offerta; b) l'operatore ha titolo a presentare offerte riferite al punto di offerta; c) l'offerta e' stata presentata con le modalita' di cui al precedente Articolo 27, comma 27.1; d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 28, comma 28.1; e) l'offerta e' stata ricevuta entro i termini che definiscono la durata della seduta di mercato, indicati nelle DTF; f) il punto di offerta risulta abilitato al mercato cui l'offerta si riferisce; g) nel caso di offerte presentate sul MGP e sul MI, il prezzo specificato non eccede il valore limite determinato dal GME ai fini della valorizzazione delle offerte di acquisto presentate senza indicazione di prezzo; h) nel caso di offerte presentate sul MSD, sono superati gli eventuali controlli previsti nella disciplina del dispacciamento.