(Allegato-art. 30)
                             Articolo 30 
 
           Verifica della congruita' tecnica delle offerte 
 
30.1 Il GME procede alla  verifica  della  congruita'  tecnica  delle
offerte valide al termine della seduta di mercato. 
30.2 Un'offerta valida e' congrua se soddisfa le seguenti condizioni: 
a) l'operatore non e' sospeso; 
b) l'offerta e' garantita ai sensi del successivo Articolo 81; 
c) l'offerta rispetta i requisiti specificati per i singoli mercati e
le  singole  tipologie  di  offerta  di  cui,   rispettivamente,   ai
successivi Articolo 41 e Articolo 51; 
d) nel  caso  di  offerte  presentate  sul  MSD,  sono  superati  gli
eventuali controlli previsti nella disciplina del dispacciamento. 
30.3 Ai fini dell'applicazione dei requisiti  specifici  previsti  ai
successivi Articolo 41 e Articolo 51, il GME  utilizza  i  margini  a
salire e a scendere comunicati per ciascun punto di offerta ai  sensi
dei successivi Articolo 40 e Articolo 50. 
30.4 I margini relativi ai punti di offerta sono  presentati  secondo
le stesse modalita' di cui al precedente Articolo 27.