Articolo 30 Verifica della congruita' tecnica delle offerte 30.1 Il GME procede alla verifica della congruita' tecnica delle offerte valide al termine della seduta di mercato. 30.2 Un'offerta valida e' congrua se soddisfa le seguenti condizioni: a) l'operatore non e' sospeso; b) l'offerta e' garantita ai sensi del successivo Articolo 81; c) l'offerta rispetta i requisiti specificati per i singoli mercati e le singole tipologie di offerta di cui, rispettivamente, ai successivi Articolo 41 e Articolo 51; d) nel caso di offerte presentate sul MSD, sono superati gli eventuali controlli previsti nella disciplina del dispacciamento. 30.3 Ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici previsti ai successivi Articolo 41 e Articolo 51, il GME utilizza i margini a salire e a scendere comunicati per ciascun punto di offerta ai sensi dei successivi Articolo 40 e Articolo 50. 30.4 I margini relativi ai punti di offerta sono presentati secondo le stesse modalita' di cui al precedente Articolo 27.