(Allegato-art. 33)
                             Articolo 33 
 
                       Condizioni di emergenza 
 
33.1 Si considerano condizioni di emergenza: 
a) il caso in cui il GME non sia in grado  di  pubblicare,  entro  il
termine previsto, le informazioni preliminari di  cui  al  successivo
Articolo 37, comma 37.1, lettere a), b) e c), o  Articolo  47,  comma
47.1, lettere a), b) e c); 
b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate
dagli  operatori,  attraverso  le  modalita'  di  cui  al  precedente
Articolo 27, comma 27.1, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di
telecomunicazione; 
c) il caso in cui il GME non sia in grado di  determinare  gli  esiti
relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel
sistema informatico del GME stesso; 
d) il caso in cui  il  GME  non  sia  in  grado  di  comunicare  agli
operatori gli esiti relativi ad una  sessione  di  mercato,  anche  a
causa di  disfunzioni  nel  sistema  informatico  o  nei  sistemi  di
telecomunicazione del GME stesso. 
33.2 Qualora si verifichi il caso di cui al  precedente  comma  33.1,
lettera b), il  GME  comunica  agli  operatori  e  a  Terna,  secondo
modalita'  indicate  nelle  DTF,  l'insorgere  della  condizione   di
emergenza, nonche' il nuovo  termine  di  chiusura  della  seduta  di
mercato, fissato entro il termine ultimo definito nelle DTF.  Qualora
entro il nuovo termine per  la  chiusura  della  seduta  del  mercato
persista la condizione di emergenza, il GME  sospende  il  mercato  e
applica le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento. 
33.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 33.1, lettere
c) e d), il GME sospende le operazioni sul MPE e comunica a  Terna  e
agli operatori, secondo le modalita' indicate nelle DTF,  l'insorgere
della condizione di emergenza  e  applica  le  disposizioni  previste
dalla disciplina del dispacciamento. 
33.4 Le modalita'  di  comunicazione  adottate  dal  GME  qualora  si
verifichi il caso di cui al precedente comma 33.1, lettera  a),  sono
definite nelle DTF.