Articolo 33 Condizioni di emergenza 33.1 Si considerano condizioni di emergenza: a) il caso in cui il GME non sia in grado di pubblicare, entro il termine previsto, le informazioni preliminari di cui al successivo Articolo 37, comma 37.1, lettere a), b) e c), o Articolo 47, comma 47.1, lettere a), b) e c); b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate dagli operatori, attraverso le modalita' di cui al precedente Articolo 27, comma 27.1, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione; c) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del GME stesso; d) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso. 33.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 33.1, lettera b), il GME comunica agli operatori e a Terna, secondo modalita' indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonche' il nuovo termine di chiusura della seduta di mercato, fissato entro il termine ultimo definito nelle DTF. Qualora entro il nuovo termine per la chiusura della seduta del mercato persista la condizione di emergenza, il GME sospende il mercato e applica le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento. 33.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente 33.1, lettere c) e d), il GME sospende le operazioni sul MPE e comunica a Terna e agli operatori, secondo le modalita' indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e applica le disposizioni previste dalla disciplina del dispacciamento. 33.4 Le modalita' di comunicazione adottate dal GME qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 33.1, lettera a), sono definite nelle DTF.