Articolo 38 Offerte di vendita e di acquisto 38.1 Sul MGP gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple o predefinite. 38.2 Sul MGP gli operatori possono riferire offerte di vendita solo a punti di offerta in immissione o misti e offerte di acquisto solo a punti di offerta in prelievo o misti. Una stessa offerta multipla puo' specificare solo offerte di vendita o solo offerte di acquisto, ad eccezione di quelle riferite a punti di offerta misti, per le quali le offerte multiple possono specificare sia offerte di vendita che offerte di acquisto. 38.3 Le offerte di vendita esprimono la disponibilita' a vendere una quantita' di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. Le offerte di acquisto esprimono la disponibilita' ad acquistare una quantita' di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa. 38.4 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 42, le quantita' oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente. 38.5 Un'offerta di vendita sul MGP, qualora accettata, comporta l'impegno ad immettere in rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa. 38.6 Un'offerta di acquisto sul MGP, qualora accettata, comporta l'impegno a prelevare dalla rete, in un dato periodo rilevante, i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.