(Allegato-art. 38)
                             Articolo 38 
 
                  Offerte di vendita e di acquisto 
 
38.1 Sul MGP  gli  operatori  possono  presentare  offerte  semplici,
multiple o predefinite. 
38.2 Sul MGP gli operatori possono riferire offerte di vendita solo a
punti di offerta in immissione o misti e offerte di acquisto  solo  a
punti di offerta in prelievo o misti.  Una  stessa  offerta  multipla
puo' specificare solo offerte di vendita o solo offerte di  acquisto,
ad eccezione di quelle riferite a punti  di  offerta  misti,  per  le
quali le offerte multiple possono specificare sia offerte di  vendita
che offerte di acquisto. 
38.3 Le offerte di vendita esprimono la disponibilita' a vendere  una
quantita' di energia, come eventualmente modificata per tenere  conto
delle perdite, non superiore a quella  indicata  nell'offerta  ad  un
prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta  stessa.
Le offerte di acquisto esprimono la disponibilita' ad acquistare  una
quantita' di energia, come eventualmente modificata per tenere  conto
delle perdite, non superiore a quella  indicata  nell'offerta  ad  un
prezzo  unitario  non  superiore  a  quello  eventualmente   indicato
nell'offerta stessa. 
38.4 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del
successivo  Articolo  42,  le  quantita'  oggetto  delle  offerte  di
acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente. 
38.5 Un'offerta di  vendita  sul  MGP,  qualora  accettata,  comporta
l'impegno ad immettere in rete,  in  un  dato  periodo  rilevante,  i
quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta,  o  parte
di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati  a  prezzi  non
inferiori ai prezzi  unitari  specificati  per  ciascun  quantitativo
nell'offerta stessa. 
38.6 Un'offerta di acquisto  sul  MGP,  qualora  accettata,  comporta
l'impegno a prelevare dalla rete, in un  dato  periodo  rilevante,  i
quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta,  o  parte
di essi in caso di accettazione parziale, valorizzati  a  prezzi  non
superiori ai prezzi  unitari  specificati  per  ciascun  quantitativo
nell'offerta stessa.