Articolo 3 Principi generali e modifiche della Disciplina 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalita' trasparenti e non discriminatorie. 3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto della Disciplina e delle Disposizioni tecniche di funzionamento. 3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede. 3.4 Il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorita'. 3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorita'. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME da' tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.