(Allegato-art. 3)
                             Articolo 3 
 
           Principi generali e modifiche della Disciplina 
 
3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalita' trasparenti
e non discriminatorie. 
3.2 Il GME si dota di un assetto  organizzativo  idoneo  a  prevenire
conflitti di interesse, anche solo  potenziali,  e  di  procedure  di
controllo per la verifica  del  rispetto  della  Disciplina  e  delle
Disposizioni tecniche di funzionamento. 
3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sul
mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede. 
3.4 Il GME predispone proposte di  modifica  della  Disciplina  e  le
rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o  altro
mezzo idoneo,  ai  soggetti  interessati,  fissando  un  termine  non
inferiore a quindici  giorni  entro  il  quale  gli  stessi  soggetti
possono far pervenire  eventuali  osservazioni.  Tenuto  conto  delle
osservazioni ricevute, il GME  trasmette  le  proposte  di  modifica,
adeguatamente motivate, al  Ministro  dello  Sviluppo  Economico  per
l'approvazione, sentita l'Autorita'. 
3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non  si  applica  nel
caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a
salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In  questo  caso
la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la  pubblicazione
sul sito internet  del  GME  e  viene  tempestivamente  trasmessa  al
Ministro  dello  Sviluppo  Economico  per   l'approvazione,   sentita
l'Autorita'. Qualora il Ministro non approvi la modifica,  la  stessa
cessa di avere efficacia dalla data di  comunicazione  al  GME  della
determinazione del Ministro. Il GME da' tempestiva comunicazione agli
operatori  degli  esiti  della  procedura  di  approvazione  mediante
pubblicazione sul proprio sito internet.