(Allegato-art. 41)
                             Articolo 41 
 
        Requisiti di congruita' tecnica delle offerte sul MGP 
 
41.1 Ai fini di quanto previsto  al  precedente  Articolo  30,  comma
30.2, lettera c), si applicano le disposizioni contenute nel presente
articolo. 
41.2 Le offerte di vendita presentate sul MGP relativamente  a  punti
di offerta in immissione o misti sono congrue se il  quantitativo  di
energia elettrica in esse specificato e' non superiore al  margine  a
salire ai fini del MGP per lo stesso punto di  offerta  e  lo  stesso
periodo rilevante, ridotto della somma dei  quantitativi  di  energia
elettrica specificati nelle altre offerte di  vendita  riferite  allo
stesso punto di offerta  per  lo  stesso  periodo  rilevante,  aventi
priorita' maggiore e gia' verificate congrue. 
41.3 Le offerte di acquisto presentate sul MGP relativamente a  punti
di offerta in  prelievo  o  misti  sono  considerate  congrue  se  il
quantitativo  di  energia  elettrica  in  esse  specificato  e'   non
superiore al margine a scendere ai fini del MGP per lo  stesso  punto
di offerta e lo stesso periodo rilevante,  ridotto  della  somma  dei
quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte  di
acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso  periodo
rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue. 
41.4 Qualora un'offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente
ad un punto di offerta e ad un  periodo  rilevante,  non  rispetti  i
requisiti di cui ai precedenti commi 41.2 e 41.3, essa e' considerata
congrua limitatamente ad una quantita' di energia pari al  margine  a
salire, ovvero a scendere, ridotto della somma  dei  quantitativi  di
energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita,  ovvero
di acquisto, riferite allo stesso punto  di  offerta  per  lo  stesso
periodo  rilevante,  aventi  priorita'  maggiore  e  gia'  verificate
congrue.