Articolo 41 Requisiti di congruita' tecnica delle offerte sul MGP 41.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 30, comma 30.2, lettera c), si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. 41.2 Le offerte di vendita presentate sul MGP relativamente a punti di offerta in immissione o misti sono congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non superiore al margine a salire ai fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue. 41.3 Le offerte di acquisto presentate sul MGP relativamente a punti di offerta in prelievo o misti sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non superiore al margine a scendere ai fini del MGP per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue. 41.4 Qualora un'offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 41.2 e 41.3, essa e' considerata congrua limitatamente ad una quantita' di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue.