(Allegato-art. 42)
                             Articolo 42 
 
Esito del MGP e programmi orari preliminari di immissione o prelievo 
 
42.1 Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a  ciascun
periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MGP. 
42.2 Il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi
di valorizzazione in modo tale che: 
a)  il  valore  netto  delle  transazioni  risultanti  sia   massimo,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli  di  trasporto  tra  zone
geografiche e/o virtuali e a condizione che  l'ammontare  di  energia
elettrica, oggetto delle  offerte  di  vendita  accettate,  sia  pari
all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di  acquisto
accettate; 
b) il prezzo di valorizzazione  dell'energia  elettrica  in  ciascuna
zona geografica o virtuale, salvo  quanto  previsto  alla  successiva
lettera c), sia pari al minimo costo, determinato  sulla  base  delle
offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento  di  un
incremento  del   prelievo   di   energia   elettrica   nella   zona,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli  di  trasporto  tra  zone
geografiche e/o virtuali; 
c) il prezzo  di  valorizzazione  dell'energia  elettrica  acquistata
relativamente ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle  zone
geografiche sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi
di cui alla precedente lettera b),  ponderati  per  le  quantita'  di
energia specificate nelle offerte di acquisto riferite  ai  punti  di
offerta in prelievo appartenenti alle relative zone geografiche; 
d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per  cui
il prezzo di  offerta  sia  non  superiore  al  prezzo  di  cui  alla
precedente lettera b); 
e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui
il prezzo di  offerta  sia  non  inferiore  al  prezzo  di  cui  alla
precedente lettera c) o, per le offerte relative ai punti di  offerta
misti o ai punti di offerta in prelievo localizzati in zone virtuali,
al prezzo di cui alla precedente lettera b). 
42.3 Ai fini di quanto previsto al  precedente  comma  42.2,  vengono
considerate  anche  le  quantita'  corrispondenti  ai  programmi   di
immissione e prelievo di cui  e'  richiesta  la  registrazione  sulla
Piattaforma dei conti energia. Tali programmi, a cui si applicano  le
priorita'  stabilite  nella  disciplina  del   dispacciamento,   sono
considerati alla stregua di offerte di vendita e di  acquisto  aventi
ad oggetto le quantita' e i  prezzi  inviati  al  MGP  ai  sensi  del
Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine. 
42.3 bis Ai fini di quanto previsto al  precedente  comma  42.2,  nel
caso di Market Coupling vengono considerate le offerte di acquisto  e
di vendita relative ai  mercati  dell'energia  coinvolti  nel  Market
Coupling stesso, nonche', limitatamente a tali offerte, le regole  di
determinazione  degli  esiti  adottati  sui  corrispondenti   mercati
dell'energia. 
42.4 Ai fini del precedente comma 42.2, lettera a), per valore  netto
delle transazioni si intende la differenza tra il valore  complessivo
delle offerte di acquisto accettate e  il  valore  complessivo  delle
offerte  di  vendita  accettate.   Tali   valori   complessivi   sono
determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato
in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato  in  caso
di  accettazione  parziale  dell'offerta,   al   prezzo   specificato
nell'offerta  stessa.  Le  quantita'  specificate  nelle  offerte  di
acquisto  senza  indicazione  di  prezzo  vengono   convenzionalmente
valorizzate ad un prezzo stabilito dal GME come definito  nelle  DTF,
in maniera da garantire la massima priorita' di prezzo delle  offerte
stesse. 
42.5 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte
accettate ed i corrispondenti prezzi  di  valorizzazione  secondo  le
modalita' di cui al presente Articolo e definisce: 
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo; 
b) i prezzi  di  valorizzazione  dell'energia  elettrica  determinati
senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche  e/o
virtuali; 
c) i prezzi di valorizzazione delle offerte di vendita  accettate  in
ciascuna zona di mercato e delle offerte di acquisto accettate. 
42.6 Entro il termine  di  cui  al  precedente  comma  42.5,  il  GME
pubblica i seguenti dati ed informazioni: 
a) i prezzi di cui al precedente comma 42.5, lettere b) e c); 
b) per ciascuna zona geografica, le quantita' complessive di  energia
elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate; 
c) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona
di mercato; 
d) a mero titolo indicativo e non  vincolante,  nel  caso  di  Market
Coupling i prezzi e le quantita' accettate sui  mercati  dell'energia
coinvolti nel Market Coupling, nonche' le relative curve di domanda e
di offerta. 
42.7 Entro il termine  di  cui  al  precedente  comma  42.5,  il  GME
comunica a ciascun operatore  che  ha  presentato  offerte  sul  MGP,
limitatamente a tali offerte: 
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo di  cui  al
precedente comma 42.5, lettera a), relativi alle  offerte  presentate
dall'operatore e accettate; 
b)  le  offerte  accettate,  specificando  l'ammontare   di   energia
elettrica accettata; 
c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle  verifiche
di  cui  al  precedente  Articolo  30,  comma  30.2,  indicandone  la
motivazione; 
d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo  71,
comma 71.1, lettera a). 
42.8 In esito al MGP, il GME comunica all'utente  del  dispacciamento
di ciascun punto di offerta ed a Terna, il relativo programma  orario
preliminare cumulato di immissione o prelievo dell'unita' comprensivo
dei programmi dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del
sistema delle offerte con riferimento allo stesso punto di offerta.