Articolo 42 Esito del MGP e programmi orari preliminari di immissione o prelievo 42.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MGP. 42.2 Il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che: a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali e a condizione che l'ammontare di energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate; b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona geografica o virtuale, salvo quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di un incremento del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali; c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle zone geografiche sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantita' di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di offerta in prelievo appartenenti alle relative zone geografiche; d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b); e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte relative ai punti di offerta misti o ai punti di offerta in prelievo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b). 42.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 42.2, vengono considerate anche le quantita' corrispondenti ai programmi di immissione e prelievo di cui e' richiesta la registrazione sulla Piattaforma dei conti energia. Tali programmi, a cui si applicano le priorita' stabilite nella disciplina del dispacciamento, sono considerati alla stregua di offerte di vendita e di acquisto aventi ad oggetto le quantita' e i prezzi inviati al MGP ai sensi del Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine. 42.3 bis Ai fini di quanto previsto al precedente comma 42.2, nel caso di Market Coupling vengono considerate le offerte di acquisto e di vendita relative ai mercati dell'energia coinvolti nel Market Coupling stesso, nonche', limitatamente a tali offerte, le regole di determinazione degli esiti adottati sui corrispondenti mercati dell'energia. 42.4 Ai fini del precedente comma 42.2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa. Le quantita' specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono convenzionalmente valorizzate ad un prezzo stabilito dal GME come definito nelle DTF, in maniera da garantire la massima priorita' di prezzo delle offerte stesse. 42.5 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione secondo le modalita' di cui al presente Articolo e definisce: a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo; b) i prezzi di valorizzazione dell'energia elettrica determinati senza tenere conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali; c) i prezzi di valorizzazione delle offerte di vendita accettate in ciascuna zona di mercato e delle offerte di acquisto accettate. 42.6 Entro il termine di cui al precedente comma 42.5, il GME pubblica i seguenti dati ed informazioni: a) i prezzi di cui al precedente comma 42.5, lettere b) e c); b) per ciascuna zona geografica, le quantita' complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate; c) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona di mercato; d) a mero titolo indicativo e non vincolante, nel caso di Market Coupling i prezzi e le quantita' accettate sui mercati dell'energia coinvolti nel Market Coupling, nonche' le relative curve di domanda e di offerta. 42.7 Entro il termine di cui al precedente comma 42.5, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul MGP, limitatamente a tali offerte: a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo di cui al precedente comma 42.5, lettera a), relativi alle offerte presentate dall'operatore e accettate; b) le offerte accettate, specificando l'ammontare di energia elettrica accettata; c) le offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 30, comma 30.2, indicandone la motivazione; d) le partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 71, comma 71.1, lettera a). 42.8 In esito al MGP, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta ed a Terna, il relativo programma orario preliminare cumulato di immissione o prelievo dell'unita' comprensivo dei programmi dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte con riferimento allo stesso punto di offerta.