(Allegato-art. 48)
                             Articolo 48 
 
                  Offerte di vendita e di acquisto 
 
48.1 In ciascuna seduta  del  MI  gli  operatori  possono  presentare
offerte semplici, multiple e bilanciate. 
48.2 In ciascuna seduta del MI gli operatori possono riferire offerte
di vendita e di acquisto sia a punti di offerta in immissione  sia  a
punti di offerta in prelievo che a punti di offerta misti. Una stessa
offerta multipla puo' specificare sia offerte di acquisto che offerte
di vendita. 
48.3 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del
successivo Articolo 52, le offerte  di  acquisto  o  vendita  possono
essere accettate anche solo parzialmente. 
48.4 Le offerte di vendita esprimono la disponibilita' a vendere o  a
rivendere una quantita' di energia, come eventualmente modificata per
tenere  conto  delle  perdite,  non  superiore  a   quella   indicata
nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore  a  quello  indicato
nell'offerta stessa. 
48.5 Le offerte di acquisto esprimono la disponibilita' ad acquistare
o  a  riacquistare  una  quantita'  di  energia,  come  eventualmente
modificata per tenere conto delle perdite,  non  superiore  a  quella
indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non  superiore  a  quello
eventualmente indicato nell'offerta stessa. 
48.6 Un'offerta  di  vendita  sul  MI,  qualora  accettata,  comporta
l'impegno ad aumentare l'immissione di energia elettrica in rete o  a
ridurre il prelievo di energia elettrica dalla rete in  un  punto  di
offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di  energia
elettrica specificati nell'offerta,  o  parte  di  essi  in  caso  di
accettazione parziale,  rispetto  a  quelli  definiti  nei  programmi
preliminari  di  immissione  o  prelievo,   come   modificati   nelle
precedenti sessioni del MI, valorizzati a  prezzi  non  inferiori  ai
prezzi unitari  specificati  per  ciascun  quantitativo  nell'offerta
stessa. 
48.7 Un'offerta di  acquisto  sul  MI,  qualora  accettata,  comporta
l'impegno a ridurre l'immissione di energia elettrica in  rete  o  ad
aumentare il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto  di
offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di  energia
elettrica specificati nell'offerta,  o  parte  di  essi  in  caso  di
accettazione parziale,  rispetto  a  quelli  definiti  nei  programmi
preliminari  di  immissione  o  prelievo,   come   modificati   nelle
precedenti sessioni del MI, valorizzati a  prezzi  non  superiori  ai
prezzi unitari  specificati  per  ciascun  quantitativo  nell'offerta
stessa.