Articolo 48 Offerte di vendita e di acquisto 48.1 In ciascuna seduta del MI gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple e bilanciate. 48.2 In ciascuna seduta del MI gli operatori possono riferire offerte di vendita e di acquisto sia a punti di offerta in immissione sia a punti di offerta in prelievo che a punti di offerta misti. Una stessa offerta multipla puo' specificare sia offerte di acquisto che offerte di vendita. 48.3 Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi del successivo Articolo 52, le offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente. 48.4 Le offerte di vendita esprimono la disponibilita' a vendere o a rivendere una quantita' di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. 48.5 Le offerte di acquisto esprimono la disponibilita' ad acquistare o a riacquistare una quantita' di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa. 48.6 Un'offerta di vendita sul MI, qualora accettata, comporta l'impegno ad aumentare l'immissione di energia elettrica in rete o a ridurre il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi preliminari di immissione o prelievo, come modificati nelle precedenti sessioni del MI, valorizzati a prezzi non inferiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa. 48.7 Un'offerta di acquisto sul MI, qualora accettata, comporta l'impegno a ridurre l'immissione di energia elettrica in rete o ad aumentare il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di offerta, in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia elettrica specificati nell'offerta, o parte di essi in caso di accettazione parziale, rispetto a quelli definiti nei programmi preliminari di immissione o prelievo, come modificati nelle precedenti sessioni del MI, valorizzati a prezzi non superiori ai prezzi unitari specificati per ciascun quantitativo nell'offerta stessa.