Articolo 49 Ordine di priorita' delle offerte 49.1 A parita' di prezzo, hanno priorita' le offerte indicate dagli operatori come offerte bilanciate. 49.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 49.1, in presenza di piu' offerte di vendita o di acquisto caratterizzate da uno stesso prezzo, le offerte vengono ordinate secondo lo stesso ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 39, comma 39.2.