(Allegato-art. 51)
                             Articolo 51 
 
        Requisiti di congruita' tecnica delle offerte sul MI 
 
51.1 Ai fini di quanto previsto  al  precedente  Articolo  30,  comma
30.2, lettera c), per ciascuna  sessione  del  MI,  si  applicano  le
disposizioni contenute nel presente articolo. 
51.2 Le offerte di vendita presentate in ciascuna  sessione  del  MI,
relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante,  sono
considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica  in  esse
specificato e' non superiore  al  margine  a  salire  ai  fini  della
corrispondente sessione del MI, per lo stesso punto di offerta  e  lo
stesso periodo rilevante, ridotto della  somma  dei  quantitativi  di
energia elettrica specificati, nel corso della medesima seduta, nelle
altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo
stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate
congrue. 
51.3 Le offerte di acquisto presentate in  ciascuna  seduta  del  MI,
relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante,  sono
considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica  in  esse
specificato e' non superiore al margine  a  scendere  ai  fini  della
corrispondente sessione del MI, per lo stesso punto di offerta  e  lo
stesso periodo rilevante, ridotto della  somma  dei  quantitativi  di
energia elettrica specificati, nel corso della medesima seduta, nelle
altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di  offerta  per
lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore nell'ordine di
merito e gia' verificate congrue. 
51.4 In ogni seduta del MI, ciascun insieme  di  offerte  bilanciate,
identificato attraverso il medesimo codice alfanumerico scelto  dagli
operatori, e' considerato congruo se: 
a) le singole offerte soddisfano i requisiti  di  cui  ai  precedenti
commi 51.2 e 51.3; 
b) le singole offerte sono riferite al medesimo periodo  rilevante  e
alla medesima zona geografica o virtuale; 
c) la somma dei quantitativi di energia elettrica  specificati  nelle
offerte di vendita e' uguale alla somma dei quantitativi  di  energia
elettrica specificati nelle offerte di acquisto, tenuto  conto  delle
perdite convenzionali attribuite ai  sensi  dell'Articolo  26,  comma
26.7, nonche' di un margine di tolleranza specificato nelle DTF. 
51.5 Qualora una o piu' offerte dell'insieme  di  offerte  bilanciate
risulti non congrua, la non  congruita'  si  estende  all'insieme  di
offerte bilanciate. 
51.6 In ogni seduta del MI, qualora un'offerta di vendita, ovvero  di
acquisto, relativamente ad un  punto  di  offerta  e  ad  un  periodo
rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 51.2 e
51.3, essa e' considerata congrua limitatamente ad una  quantita'  di
energia pari al margine a salire, ovvero a  scendere,  ridotto  della
somma dei quantitativi di energia elettrica specificati  nelle  altre
offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di
offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore  e
gia' verificate congrue, nell'ambito della medesima sessione.