Articolo 51 Requisiti di congruita' tecnica delle offerte sul MI 51.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 30, comma 30.2, lettera c), per ciascuna sessione del MI, si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. 51.2 Le offerte di vendita presentate in ciascuna sessione del MI, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non superiore al margine a salire ai fini della corrispondente sessione del MI, per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati, nel corso della medesima seduta, nelle altre offerte di vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue. 51.3 Le offerte di acquisto presentate in ciascuna seduta del MI, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato e' non superiore al margine a scendere ai fini della corrispondente sessione del MI, per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati, nel corso della medesima seduta, nelle altre offerte di acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore nell'ordine di merito e gia' verificate congrue. 51.4 In ogni seduta del MI, ciascun insieme di offerte bilanciate, identificato attraverso il medesimo codice alfanumerico scelto dagli operatori, e' considerato congruo se: a) le singole offerte soddisfano i requisiti di cui ai precedenti commi 51.2 e 51.3; b) le singole offerte sono riferite al medesimo periodo rilevante e alla medesima zona geografica o virtuale; c) la somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di vendita e' uguale alla somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle offerte di acquisto, tenuto conto delle perdite convenzionali attribuite ai sensi dell'Articolo 26, comma 26.7, nonche' di un margine di tolleranza specificato nelle DTF. 51.5 Qualora una o piu' offerte dell'insieme di offerte bilanciate risulti non congrua, la non congruita' si estende all'insieme di offerte bilanciate. 51.6 In ogni seduta del MI, qualora un'offerta di vendita, ovvero di acquisto, relativamente ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante, non rispetti i requisiti di cui ai precedenti commi 51.2 e 51.3, essa e' considerata congrua limitatamente ad una quantita' di energia pari al margine a salire, ovvero a scendere, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre offerte di vendita, ovvero di acquisto, riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue, nell'ambito della medesima sessione.