Articolo 52 Esito del MI e programmi orari aggiornati di immissione o prelievo 52.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MI. 52.2 In ciascuna sessione del MI, il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che: a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali e a condizione che l'ammontare di energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate; b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona geografica o virtuale sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle offerte di acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di un incremento del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche e/o virtuali; c) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta sia non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b); d) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta sia non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera b). 52.3 Ai fini del precedente comma 52.2, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa. Le quantita' specificate nelle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo vengono valorizzate ad un prezzo convenzionale stabilito dal GME in maniera da garantire la massima priorita' di prezzo delle offerte stesse. 52.4 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MI riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e' tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c). 52.5 Per ogni offerta di vendita accettata sul MI riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e' tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c). 52.6 I programmi orari preliminari di immissione o prelievo, come modificati dalle offerte accettate in esito al MI, costituiscono i programmi orari aggiornati di immissione o prelievo per ciascun punto di offerta e per ciascun operatore.