(Allegato-art. 52)
                             Articolo 52 
 
 Esito del MI e programmi orari aggiornati di immissione o prelievo 
 
52.1 Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a  ciascun
periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MI. 
52.2 In ciascuna  sessione  del  MI,  il  GME  individua  le  offerte
accettate ed i corrispondenti prezzi di valorizzazione in  modo  tale
che: 
a)  il  valore  netto  delle  transazioni  risultanti  sia   massimo,
compatibilmente con il rispetto dei vincoli  di  trasporto  tra  zone
geografiche e/o virtuali e a condizione che  l'ammontare  di  energia
elettrica, oggetto delle  offerte  di  vendita  accettate,  sia  pari
all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di  acquisto
accettate; 
b) il prezzo di valorizzazione  dell'energia  elettrica  in  ciascuna
zona geografica o virtuale sia  pari  al  minimo  costo,  determinato
sulla base delle offerte  di  acquisto  e  di  vendita  congrue,  del
soddisfacimento di un incremento del prelievo  di  energia  elettrica
nella zona, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di  trasporto
tra zone geografiche e/o virtuali; 
c) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per  cui
il prezzo di  offerta  sia  non  superiore  al  prezzo  di  cui  alla
precedente lettera b); 
d) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui
il prezzo di  offerta  sia  non  inferiore  al  prezzo  di  cui  alla
precedente lettera b). 
52.3 Ai fini del precedente comma 52.2, lettera a), per valore  netto
delle transazioni si intende la differenza tra il valore  complessivo
delle offerte di acquisto accettate e  il  valore  complessivo  delle
offerte  di  vendita  accettate.   Tali   valori   complessivi   sono
determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato
in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato  in  caso
di  accettazione  parziale  dell'offerta,   al   prezzo   specificato
nell'offerta  stessa.  Le  quantita'  specificate  nelle  offerte  di
acquisto senza indicazione di prezzo vengono valorizzate ad un prezzo
convenzionale stabilito dal GME in maniera da  garantire  la  massima
priorita' di prezzo delle offerte stesse. 
52.4 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MI riferita  a  punti
di offerta in prelievo, il GME  determina  il  corrispettivo  di  non
arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e'  tenuto
a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo,  pari  al  prodotto
tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo  di
cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo  di
cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c). 
52.5 Per ogni offerta di vendita accettata sul MI riferita a punti di
offerta in  prelievo,  il  GME  determina  il  corrispettivo  di  non
arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e'  tenuto
a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo,  pari  al  prodotto
tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo  di
cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo  di
cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c). 
52.6 I programmi orari preliminari di  immissione  o  prelievo,  come
modificati dalle offerte accettate in esito al  MI,  costituiscono  i
programmi orari aggiornati di immissione o prelievo per ciascun punto
di offerta e per ciascun operatore.