(Allegato-art. 59)
                             Articolo 59 
 
                            Esito del MSD 
 
59.1 Il GME comunica a Terna le offerte ricevute sul MSD per  ciascun
punto di offerta e per ciascun periodo rilevante. 
59.2 Terna comunica al GME le offerte accettate, nonche'  ogni  altra
eventuale informazione prevista nella disciplina del dispacciamento. 
59.3 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MSD riferita a  punti
di offerta in prelievo, il GME  determina  il  corrispettivo  di  non
arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e'  tenuto
a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo,  pari  al  prodotto
tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo  di
cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo  di
cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c). 
59.4 Per ogni offerta di vendita accettata sul MSD riferita  a  punti
di offerta in prelievo, il GME  determina  il  corrispettivo  di  non
arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e'  tenuto
a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo,  pari  al  prodotto
tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo  di
cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo  di
cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).