Articolo 59 Esito del MSD 59.1 Il GME comunica a Terna le offerte ricevute sul MSD per ciascun punto di offerta e per ciascun periodo rilevante. 59.2 Terna comunica al GME le offerte accettate, nonche' ogni altra eventuale informazione prevista nella disciplina del dispacciamento. 59.3 Per ogni offerta di acquisto accettata sul MSD riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e' tenuto a pagare, se negativo, o a ricevere, se positivo, pari al prodotto tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c). 59.4 Per ogni offerta di vendita accettata sul MSD riferita a punti di offerta in prelievo, il GME determina il corrispettivo di non arbitraggio che l'operatore che ha presentato tale offerta e' tenuto a pagare, se positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto tra la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera b) e il prezzo di cui al precedente Articolo 42, comma 42.2, lettera c).