(Allegato-art. 63)
                             Articolo 63 
 
                         Sessioni di mercato 
 
63.1 Il GME pubblica sul proprio  sito  internet  il  calendario  dei
giorni e gli orari in cui si svolgono le sessioni del mercato. Il GME
puo' modificare tali orari, anche in relazione a specifiche tipologie
di contratti, al fine di  garantire  un  ordinato  svolgimento  delle
negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori. 
63.2 Il GME si riserva  la  facolta'  di  chiudere  o  sospendere  le
sessioni di mercato, dandone comunicazione agli operatori.