Articolo 63 Sessioni di mercato 63.1 Il GME pubblica sul proprio sito internet il calendario dei giorni e gli orari in cui si svolgono le sessioni del mercato. Il GME puo' modificare tali orari, anche in relazione a specifiche tipologie di contratti, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle negoziazioni, dandone tempestiva comunicazione agli operatori. 63.2 Il GME si riserva la facolta' di chiudere o sospendere le sessioni di mercato, dandone comunicazione agli operatori.