Articolo 69 Registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE 69.1 Al termine dell'ultima sessione di negoziazione dei contratti mensili, il GME determina, per ciascun operatore, la posizione netta in consegna, per tutte le ore del mese comprese nel periodo di consegna di tali contratti. 69.2 Per ciascuna ora, la posizione netta in consegna e' data dalla somma della transazioni, in acquisto e in vendita, concluse sul MTE. 69.3 Ai fini del calcolo della posizione netta in consegna, le transazioni in acquisto sono considerate aventi segno negativo e le transazioni in vendita aventi segno positivo. 69.4 La posizione netta in consegna, per ciascuna ora appartenente al mese oggetto di consegna, viene registrata dal GME sulla PCE, secondo le modalita' e i termini definiti nelle DTF. 69.5 La registrazione della posizione netta in consegna e' ammessa qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) l'operatore non e' sospeso dal ME e dalla PCE; b) e' garantita ai sensi del successivo Articolo 81; c) l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilita'; d) soddisfa le verifiche di congruita' previste all'Articolo 35 del Regolamento della PCE. 69.6 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validita' e congruita' di cui al precedente comma 69.5 e: a) in caso di esito negativo, respinge la registrazione della posizione netta in consegna, indicandone i motivi ed attivando la procedura di cui al successivo comma 69.7, nonche' quella di inadempimento di cui al successivo Titolo V, Capo III; b) in caso di esito positivo, consente la registrazione della posizione netta in consegna, determinando la registrazione sulla PCE di corrispondenti transazioni sui conti energia indicati dall'operatore aventi come controparte il GME. 69.7 Nel caso di mancata registrazione, parziale ovvero totale, della posizione netta in consegna sulla PCE, il GME, al termine del periodo di consegna, attribuisce all'operatore una transazione di segno opposto sul MTE avente: a) quantita' pari all'energia che non e' stata registrata sulla PCE; b) prezzo pari alla media dei PUN delle ore appartenenti al mese oggetto di consegna, ponderata per le quantita' orarie che non sono state registrate sulla PCE. 69.8 La registrazione delle transazioni sulla PCE ai sensi del presente Articolo determina, in capo agli operatori titolari dei conti energia, nonche' agli utenti del dispacciamento dei punti di offerta sottesi ai conti energia, i diritti e gli obblighi di cui al Regolamento della PCE.