Articolo 70 bis Ambito oggettivo di applicazione 70bis.1 Le disposizioni contenute nel presente Capo disciplinano le modalita' ed i termini di esecuzione dei contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi sull'IDEX relativamente ai quali l'operatore, al termine del periodo di negoziazione, abbia richiesto di esercitare l'opzione di consegna fisica sul ME dell'energia elettrica sottostante il contratto stesso. 70bis.2 La consegna fisica sul ME e' consentita esclusivamente con riferimento ai contratti finanziari derivati aventi periodo di consegna mensile, nel rispetto delle tempistiche e delle modalita' di esercizio dell'opzione di consegna fisica stabilite nel Regolamento di CC & G e nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, in conformita' con la presente Disciplina. La richiesta di esercizio dell'opzione di consegna e' effettuata sull'IDEX e successivamente notificata al GME, per il tramite di IDEX, secondo quanto convenuto da Borsa Italiana, CC & G e GME. 70bis.3 Alla consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX si applicano, ove compatibili e per quanto non in contrasto con il presente Capo, le restanti disposizioni di cui alla presente Disciplina.