(Allegato-art. 70 bis)
                           Articolo 70 bis 
 
                  Ambito oggettivo di applicazione 
 
70bis.1 Le disposizioni contenute nel presente Capo  disciplinano  le
modalita'  ed  i  termini  di  esecuzione  dei  contratti  finanziari
derivati sull'energia elettrica conclusi sull'IDEX  relativamente  ai
quali l'operatore, al termine  del  periodo  di  negoziazione,  abbia
richiesto  di  esercitare  l'opzione  di  consegna  fisica   sul   ME
dell'energia elettrica sottostante il contratto stesso. 
70bis.2 La consegna fisica sul ME e'  consentita  esclusivamente  con
riferimento  ai  contratti  finanziari  derivati  aventi  periodo  di
consegna mensile, nel rispetto delle tempistiche e delle modalita' di
esercizio dell'opzione di consegna fisica stabilite  nel  Regolamento
di CC & G e nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da 
Borsa  Italiana,  in  conformita'  con  la  presente  Disciplina.  La
richiesta  di  esercizio  dell'opzione  di  consegna  e'   effettuata
sull'IDEX e successivamente notificata al  GME,  per  il  tramite  di
IDEX, secondo quanto convenuto da Borsa Italiana, CC & G e GME. 
70bis.3  Alla  consegna  fisica  dei  contratti  finanziari  conclusi
sull'IDEX si applicano, ove compatibili e per quanto non in contrasto
con il presente Capo, le restanti disposizioni di cui  alla  presente
Disciplina.