(Allegato-art. 70 quater)
                         Articolo 70 quater 
 
                  Esecuzione della consegna fisica 
 
70quater.1 La consegna fisica dell'energia  elettrica  sottostante  i
contratti  relativamente  ai  quali  l'operatore   abbia   esercitato
l'opzione avviene  mediante  la  registrazione  di  una  transazione,
avente  segno  corrispondente  ai  contratti  consegnati,  sui  conti
energia  della  PCE  nella  disponibilita'  dello  stesso  operatore,
secondo le modalita' ed i termini stabiliti nelle DTF. 
70quater.2 La transazione di cui al precedente  comma  70quater.1  ha
per oggetto una quantita' di  energia  elettrica  corrispondente,  in
ciascuna delle ore ricomprese nel periodo di consegna, al saldo netto
del numero di contratti finanziari  derivati  sull'energia  elettrica
conclusi in acquisto e/o in vendita sull'IDEX per i quali l'operatore
abbia richiesto di esercitare l'opzione di consegna fisica. 
70quater.3 La registrazione della transazione ai fini della  consegna
avviene al prezzo di regolamento dei contratti  finanziari  derivati,
aventi periodo di consegna mensile, individuato da CC & G e 
comunicato al GME, secondo le modalita' ed entro i termini  stabiliti
nelle DTF. 
70quater.4 Il GME e' controparte degli operatori per gli  acquisti  e
le vendite, valorizzati ai sensi  del  precedente  comma  70quater.3,
corrispondenti alle transazioni  registrate  sul  ME  ai  fini  della
consegna.