Articolo 70 quater Esecuzione della consegna fisica 70quater.1 La consegna fisica dell'energia elettrica sottostante i contratti relativamente ai quali l'operatore abbia esercitato l'opzione avviene mediante la registrazione di una transazione, avente segno corrispondente ai contratti consegnati, sui conti energia della PCE nella disponibilita' dello stesso operatore, secondo le modalita' ed i termini stabiliti nelle DTF. 70quater.2 La transazione di cui al precedente comma 70quater.1 ha per oggetto una quantita' di energia elettrica corrispondente, in ciascuna delle ore ricomprese nel periodo di consegna, al saldo netto del numero di contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi in acquisto e/o in vendita sull'IDEX per i quali l'operatore abbia richiesto di esercitare l'opzione di consegna fisica. 70quater.3 La registrazione della transazione ai fini della consegna avviene al prezzo di regolamento dei contratti finanziari derivati, aventi periodo di consegna mensile, individuato da CC & G e comunicato al GME, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 70quater.4 Il GME e' controparte degli operatori per gli acquisti e le vendite, valorizzati ai sensi del precedente comma 70quater.3, corrispondenti alle transazioni registrate sul ME ai fini della consegna.