(Allegato-art. 70 quinquies)
                        Articolo 70 quinquies 
 
                 Controlli di validita' e congruita' 
 
70quinquies.1 La registrazione  di  una  transazione  ai  fini  della
consegna, di cui al precedente Articolo 70 quater, e' ammessa qualora
siano rispettate le seguenti condizioni: 
a) l'operatore non e' sospeso dal ME e dalla PCE; 
b) e' garantita ai sensi del successivo Articolo 81; 
c) l'operatore abbia titolo a registrare transazioni  sulla  PCE  sui
conti energia nella propria disponibilita'; 
d) soddisfa le verifiche di congruita' previste all'Articolo  35  del
Regolamento PCE. 
70quinquies.2 Nel caso in cui le verifiche di cui al precedente comma
70quinquies.1  diano  esito  negativo,  il  GME   non   consente   la
registrazione della transazione. 
70quinquies.3 La  registrazione  di  una  transazione  ai  sensi  del
presente Capo determina, in capo agli operatori  titolari  dei  conti
energia, nonche' agli utenti del dispacciamento dei punti di  offerta
sottesi ai conti  energia,  i  diritti  e  gli  obblighi  di  cui  al
Regolamento PCE. 
70quinquies.4  Il  GME   si   riserva   la   facolta'   di   limitare
l'accettazione delle richieste di esercizio dell'opzione di  consegna
qualora cio' non risulti compatibile con le risorse finanziarie  allo
stesso disponibili, definendo, quindi, per ciascun  mese,  un  limite
massimo al saldo netto tra le transazioni in acquisto  e  in  vendita
che possono essere registrate ai sensi del presente Articolo, secondo
le modalita' stabilite nelle DTF. 
70quinquies.5 Non sono ammesse contestazioni, di  cui  al  successivo
Titolo VII,  nonche'  di  cui  al  Titolo  VI  del  Regolamento  PCE,
relativamente alla  registrazione  delle  transazioni  effettuate  ai
sensi del presente Capo.