Articolo 70 quinquies Controlli di validita' e congruita' 70quinquies.1 La registrazione di una transazione ai fini della consegna, di cui al precedente Articolo 70 quater, e' ammessa qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) l'operatore non e' sospeso dal ME e dalla PCE; b) e' garantita ai sensi del successivo Articolo 81; c) l'operatore abbia titolo a registrare transazioni sulla PCE sui conti energia nella propria disponibilita'; d) soddisfa le verifiche di congruita' previste all'Articolo 35 del Regolamento PCE. 70quinquies.2 Nel caso in cui le verifiche di cui al precedente comma 70quinquies.1 diano esito negativo, il GME non consente la registrazione della transazione. 70quinquies.3 La registrazione di una transazione ai sensi del presente Capo determina, in capo agli operatori titolari dei conti energia, nonche' agli utenti del dispacciamento dei punti di offerta sottesi ai conti energia, i diritti e gli obblighi di cui al Regolamento PCE. 70quinquies.4 Il GME si riserva la facolta' di limitare l'accettazione delle richieste di esercizio dell'opzione di consegna qualora cio' non risulti compatibile con le risorse finanziarie allo stesso disponibili, definendo, quindi, per ciascun mese, un limite massimo al saldo netto tra le transazioni in acquisto e in vendita che possono essere registrate ai sensi del presente Articolo, secondo le modalita' stabilite nelle DTF. 70quinquies.5 Non sono ammesse contestazioni, di cui al successivo Titolo VII, nonche' di cui al Titolo VI del Regolamento PCE, relativamente alla registrazione delle transazioni effettuate ai sensi del presente Capo.