Articolo 71 Liquidazione delle offerte accettate 71.1 Al termine di ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il ME, il GME valorizza le partite economiche relative a ciascuna offerta accettata. In particolare, il GME valorizza: a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MGP; b) le modifiche ai programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti dal MI; c) le offerte accettate sul MSD di cui al precedente Articolo 59, comma 59.2. d) le offerte accettate sul MTE di cui al precedente Articolo 67. 71.2 Al termine di ciascuna sessione sul MPE il GME determina, per ogni periodo rilevante, separatamente per l'insieme dei punti di offerta nella disponibilita' dell'operatore: a) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI; b) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutte le offerte accettate sul MSD; c) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI; d) la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le offerte accettate sul MSD. 71.3 Al termine di ciascuna sessione del MTE il GME valorizza e comunica a ciascun operatore, le seguenti partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile: a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 67; b) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 67; c) gli acquisti conclusi dal GME ai sensi del successivo Articolo 93; d) le vendite concluse dal GME ai sensi del successivo Articolo 93. 71.4 Al termine di ciascun periodo di fatturazione il GME valorizza e comunica a ciascun operatore gli acquisti e le vendite che allo stesso vengono attribuiti dal GME stesso ai sensi del successivo Articolo 93. 71.4bis Al termine di ciascuna sessione per la consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III, il GME valorizza e comunica, a ciascun operatore che abbia esercitato l'opzione di consegna fisica relativamente ai contratti finanziari derivati sull'energia elettrica conclusi sull'IDEX, le seguenti partite economiche, maggiorate dell'IVA ove applicabile: a) Il controvalore delle transazioni in acquisto registrate ai sensi del precedente Titolo III, Capo III; b) Il controvalore delle transazioni in vendita registrate ai sensi del precedente Titolo III, Capo III;