(Allegato-art. 71)
                             Articolo 71 
 
                Liquidazione delle offerte accettate 
 
71.1 Al termine di ciascuna sessione dei mercati di cui si compone il
ME, il GME  valorizza  le  partite  economiche  relative  a  ciascuna
offerta accettata. In particolare, il GME valorizza: 
a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo  risultanti
dal MGP; 
b) le modifiche  ai  programmi  orari  preliminari  di  immissione  o
prelievo risultanti dal MI; 
c) le offerte accettate sul MSD di cui  al  precedente  Articolo  59,
comma 59.2. 
d) le offerte accettate sul MTE di cui al precedente Articolo 67. 
71.2 Al termine di ciascuna sessione sul MPE il  GME  determina,  per
ogni periodo rilevante, separatamente  per  l'insieme  dei  punti  di
offerta nella disponibilita' dell'operatore: 
a) la somma delle valorizzazioni delle  partite  economiche  in  dare
relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI; 
b) la somma delle valorizzazioni delle  partite  economiche  in  dare
relative a tutte le offerte accettate sul MSD; 
c) la somma delle valorizzazioni delle partite  economiche  in  avere
relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MI; 
d) la somma delle valorizzazioni delle partite  economiche  in  avere
relative a tutte le offerte accettate sul MSD. 
71.3 Al termine di ciascuna sessione  del  MTE  il  GME  valorizza  e
comunica  a  ciascun  operatore,  le  seguenti  partite   economiche,
maggiorate dell'IVA ove applicabile: 
a) gli acquisti conclusi ai sensi del precedente Articolo 67; 
b) le vendite concluse ai sensi del precedente Articolo 67; 
c) gli acquisti conclusi dal GME ai sensi del successivo Articolo 93; 
d) le vendite concluse dal GME ai sensi del successivo Articolo 93. 
71.4 Al termine di ciascun periodo di fatturazione il GME valorizza e
comunica a ciascun operatore gli  acquisti  e  le  vendite  che  allo
stesso vengono attribuiti dal GME  stesso  ai  sensi  del  successivo
Articolo 93. 
71.4bis Al termine di ciascuna sessione per la  consegna  fisica  dei
contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al  precedente  Titolo
III, Capo III, il GME valorizza e comunica, a ciascun  operatore  che
abbia  esercitato  l'opzione  di  consegna  fisica  relativamente  ai
contratti  finanziari  derivati   sull'energia   elettrica   conclusi
sull'IDEX, le seguenti partite economiche,  maggiorate  dell'IVA  ove
applicabile: 
a) Il controvalore delle transazioni in acquisto registrate ai  sensi
del precedente Titolo III, Capo III; 
b) Il controvalore delle transazioni in vendita registrate  ai  sensi
del precedente Titolo III, Capo III;