Articolo 72 Liquidazione giornaliera sul MPE 72.1 Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni e delle somme di cui al precedente Articolo 71, maggiorate dell'IVA, ove applicabile, il GME determina per ciascun operatore, separatamente per l'insieme dei punti di offerta: a) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera a); b) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera b); c) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera c); d) la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, lettera d). 72.2 Il GME, con cadenza giornaliera, comunica all'operatore gli importi di cui al precedente comma 72.1.