Articolo 75 Fatturazione 75.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalita' ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME: a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera a) e Articolo 71, comma 71.3 lettere a) e comma 71.4, nonche' comma 71.4bis, lettera a); b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera c) e Articolo 71, comma 71.3 lettere b) e comma 71.4, nonche' comma 71.4bis, lettera b); c) comunica a Terna, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi relativi ai margini di cui al precedente Articolo 73, ai fini delle relative fatturazioni; d) fattura ad ogni operatore i corrispettivi dovuti per i MWh negoziati di cui al precedente articolo 7, comma 7.1. 75.2 [omissis] 75.3 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 75.1, lettera b) gli operatori emettono fattura per gli importi indicati nei confronti del GME. 75.4 I termini e le modalita' della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 75.3, ai fini della compensazione di cui al successivo Articolo 82, sono definiti nelle DTF. 75.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 75.1 e 75.3, sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalita' definite nelle DTF. 75.6. I termini e le modalita' di fatturazione dell'operatore inadempiente ai sensi dell'Articolo 88, comma 88.2, lettera a), sono definiti nelle DTF.