(Allegato-art. 75)
                             Articolo 75 
 
                            Fatturazione 
 
75.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalita' ed  entro
i termini definiti nelle DTF, il GME: 
a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, per  tutti  i  periodi
rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al
precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera a) e Articolo  71,  comma
71.3 lettere a) e comma 71.4, nonche' comma 71.4bis, lettera a); 
b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i  periodi
rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al
precedente Articolo 72, comma 72.1, lettera c) e Articolo  71,  comma
71.3 lettere b) e comma 71.4, nonche' comma 71.4bis, lettera b); 
c) comunica a Terna, per  tutti  i  periodi  rilevanti  compresi  nel
periodo di fatturazione, gli importi relativi ai margini  di  cui  al
precedente Articolo 73, ai fini delle relative fatturazioni; 
d) fattura ad  ogni  operatore  i  corrispettivi  dovuti  per  i  MWh
negoziati di cui al precedente articolo 7, comma 7.1. 
75.2 [omissis] 
75.3 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente  comma  75.1,
lettera b) gli operatori emettono fattura per  gli  importi  indicati
nei confronti del GME. 
75.4 I termini e le modalita' della fatturazione  nei  confronti  del
GME, di cui al precedente comma 75.3, ai fini della compensazione  di
cui al successivo Articolo 82, sono definiti nelle DTF. 
75.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 75.1  e
75.3, sono  rese  disponibili  agli  operatori  per  via  telematica,
secondo le modalita' definite nelle DTF. 
75.6.  I  termini  e  le  modalita'  di  fatturazione  dell'operatore
inadempiente ai sensi dell'Articolo 88, comma 88.2, lettera a),  sono
definiti nelle DTF.