Articolo 79 Garanzie finanziarie degli operatori 79.1 Gli operatori presentano garanzie finanziarie, cumulabili tra loro, a copertura delle obbligazioni, che sorgono sui mercati dell'energia ovvero sulla Piattaforma dei Conti Energia nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo quanto disposto nel presente Articolo. Gli operatori che intendono operare sui mercati dell'energia ovvero sulla PCE presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 3 della Disciplina. Ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul MPE, gli operatori presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 5 o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'Allegato 3 della Disciplina. Ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul MPE ovvero di richieste di registrazione sulla PCE, gli operatori presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 7 o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'Allegato 3 della Disciplina. Le garanzie finanziarie nella forma di fideiussione a prima richiesta devono essere rilasciate, da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che presentano un rating di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti societa': Standard & Poor's Rating Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non inferiore a BBB+ delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a Baa1 della scala di Moody's Investor Service. In alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, gli operatori possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. 79.2 Gli operatori che abbiano prestato garanzie nella forma di fideiussioni di cui agli Allegati 3 e 7, ovvero nella forma di deposito possono ripartire l'importo delle stesse, secondo le modalita' definite nelle DTF. 79.3 Nell'ipotesi di prestazione della garanzia nella forma di fideiussione, nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 79.1 la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla societa' controllante. Con tale dichiarazione la societa' controllante, che soddisfa i requisiti di cui al precedente comma 79.1 si impegna: a) qualora si verifichi una variazione dell'assetto societario che sia tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., a darne tempestiva comunicazione al GME; b) qualora l'istituto bancario, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla societa' controllata. 79.4 Nel caso in cui un istituto fideiubente o la societa' controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 perda uno o entrambi i requisiti di cui al precedente comma 79.1, ovvero nel caso in cui la societa' controllante perda il controllo dell'istituto fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto fideiubente restano valide fino al termine definito nelle DTF. 79.5 La fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 devono essere presentate all'istituto affidatario di cui al precedente Articolo 78. 79.6 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la fideiussione e la dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 vengono presentate, l'istituto affidatario verifica che la fideiussione sia completa e conforme al modello allegato alla Disciplina, che sia stata rilasciata da un istituto bancario in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 79.1 e che la dichiarazione rilasciata dalla societa' controllante attesti quanto previsto al precedente comma 79.3, lettere a) e b). 79.7 Entro il termine di cui al precedente comma 79.6, l'istituto affidatario comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della fideiussione presentata o della dichiarazione di cui al precedente comma 79.3. 79.8 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 79.6, l'ammontare garantito dalla fideiussione, il periodo di decorrenza della validita' della stessa, nonche' quello di validita' della dichiarazione di cui al precedente comma 79.3. 79.9 L'operatore puo' contestare l'esito della verifica effettuata dall'istituto affidatario, inviando comunicazione al GME. Della contestazione e' competente il Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo Articolo 133. 79.10 L'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla dichiarazione di cui al precedente comma 79.3 ha validita' ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 79.8. 79.11 L'ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti ha validita' ed efficacia non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale deposito e' risultato accreditato sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto affidatario. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario.