(Allegato-art. 79)
                             Articolo 79 
 
                Garanzie finanziarie degli operatori 
 
79.1 Gli operatori presentano garanzie  finanziarie,  cumulabili  tra
loro,  a  copertura  delle  obbligazioni,  che  sorgono  sui  mercati
dell'energia ovvero sulla Piattaforma dei Conti Energia  nella  forma
di fideiussioni  a  prima  richiesta,  secondo  quanto  disposto  nel
presente Articolo. 
Gli operatori che intendono operare sui mercati  dell'energia  ovvero
sulla PCE presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni
secondo l'Allegato 3 della Disciplina. 
Ai soli fini della presentazione di  offerte  congrue  sul  MPE,  gli
operatori presentano garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni
secondo l'Allegato  5  o,  alternativamente  ovvero  cumulativamente,
secondo l'Allegato 3 della Disciplina. 
Ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul MPE ovvero di
richieste  di  registrazione  sulla  PCE,  gli  operatori  presentano
garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'Allegato 7
o, alternativamente  ovvero  cumulativamente,  secondo  l'Allegato  3
della Disciplina. 
Le garanzie finanziarie nella forma di fideiussione a prima richiesta
devono essere rilasciate, da istituti bancari, iscritti  all'albo  di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, e che presentano un  rating  di  lungo  termine,  attribuito  da
almeno una delle seguenti societa': Standard & Poor's Rating 
Services, Moody's Investor Service e Fitch, che sia non  inferiore  a
BBB+ delle scale Standard & Poor's o Fitch ovvero a Baa1 della scala 
di Moody's Investor Service. 
In alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate  nella  forma
di fideiussione, gli operatori possono prestare garanzie nella  forma
di deposito infruttifero in contante  da  versare  sul  c/c  bancario
tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. 
79.2 Gli operatori che  abbiano  prestato  garanzie  nella  forma  di
fideiussioni di cui agli Allegati  3  e  7,  ovvero  nella  forma  di
deposito  possono  ripartire  l'importo  delle  stesse,  secondo   le
modalita' definite nelle DTF. 
79.3 Nell'ipotesi  di  prestazione  della  garanzia  nella  forma  di
fideiussione, nel caso  in  cui  un  istituto  bancario  fideiubente,
sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi  1  e  2,  cod.
civ., non soddisfi i requisiti di cui al  precedente  comma  79.1  la
fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di
una  dichiarazione  resa  dalla  societa'  controllante.   Con   tale
dichiarazione la societa' controllante, che soddisfa i  requisiti  di
cui al precedente comma 79.1 si impegna: 
a) qualora si verifichi una variazione  dell'assetto  societario  che
sia tale da comportare la perdita del controllo  ai  sensi  dell'art.
2359, commi 1 e 2, cod. civ., a  darne  tempestiva  comunicazione  al
GME; 
b) qualora l'istituto bancario, in esito alla richiesta di escussione
della fideiussione, risulti inadempiente, o nell'ipotesi di cui  alla
precedente lettera a), a  garantire  l'adempimento  dell'obbligazione
assunta dalla societa' controllata. 
79.4  Nel  caso  in  cui  un  istituto  fideiubente  o  la   societa'
controllante che ha rilasciato la dichiarazione di cui al  precedente
comma 79.3 perda uno o entrambi i  requisiti  di  cui  al  precedente
comma 79.1, ovvero nel caso in cui la societa' controllante perda  il
controllo dell'istituto fideiubente ai sensi dell'art. 2359, commi  1
e 2, cod. civ., le fideiussioni rilasciate dall'istituto  fideiubente
restano valide fino al termine definito nelle DTF. 
79.5 La fideiussione e la dichiarazione di cui  al  precedente  comma
79.3 devono essere presentate  all'istituto  affidatario  di  cui  al
precedente Articolo 78. 
79.6 Entro il  giorno  lavorativo  successivo  a  quello  in  cui  la
fideiussione e la dichiarazione  di  cui  al  precedente  comma  79.3
vengono  presentate,   l'istituto   affidatario   verifica   che   la
fideiussione  sia  completa  e  conforme  al  modello  allegato  alla
Disciplina, che sia stata  rilasciata  da  un  istituto  bancario  in
possesso dei requisiti previsti al precedente comma  79.1  e  che  la
dichiarazione rilasciata dalla societa' controllante  attesti  quanto
previsto al precedente comma 79.3, lettere a) e b). 
79.7 Entro il termine di cui al  precedente  comma  79.6,  l'istituto
affidatario comunica all'operatore ed al  GME  le  eventuali  carenze
riscontrate nella verifica  della  fideiussione  presentata  o  della
dichiarazione di cui al precedente comma 79.3. 
79.8 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario
comunica al GME, entro il termine di cui al  precedente  comma  79.6,
l'ammontare garantito dalla fideiussione, il  periodo  di  decorrenza
della validita' della  stessa,  nonche'  quello  di  validita'  della
dichiarazione di cui al precedente comma 79.3. 
79.9 L'operatore puo' contestare l'esito  della  verifica  effettuata
dall'istituto  affidatario,  inviando  comunicazione  al  GME.  Della
contestazione e' competente il Collegio dei Probiviri, ai  sensi  del
successivo Articolo 133. 
79.10 L'ammontare garantito dalla fideiussione e dalla  dichiarazione
di cui al precedente comma 79.3 ha validita' ed efficacia  non  prima
del secondo giorno lavorativo successivo  a  quello  in  cui  il  GME
riceve la comunicazione di cui al precedente comma 79.8. 
79.11 L'ammontare garantito dal deposito infruttifero in contanti  ha
validita' ed  efficacia  non  prima  del  secondo  giorno  lavorativo
successivo a quello in cui tale deposito e' risultato accreditato sul
conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto affidatario.
L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario  risultanti
dal sistema informatico dell'istituto affidatario.