Articolo 80 Ammontare della garanzia 80.1 L'ammontare della garanzia sia essa costituita nella forma di fideiussione ovvero mediante versamento di deposito in contante considerato ai fini della verifica di congruita' di cui ai precedenti Articolo 30, comma 30.2, lettera b), Articolo 66, comma 66.1, lettera d) ed Articolo 69, comma 69.5, lettera b), secondo quanto previsto al successivo Articolo 81, e' determinato dall'operatore sulla base delle offerte che intende presentare sul mercato elettrico ovvero delle registrazioni che intende effettuare sulla PCE. 80.2 L'operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato 3, puo' in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme al modello allegato alla Disciplina (Allegato 4), o presentando una nuova fideiussione. L'operatore, che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato 5 ovvero l'Allegato 7, puo' in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, ovvero del termine di validita' ed efficacia, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento, conforme rispettivamente all'Allegato 6 ed all'Allegato 8 alla Disciplina, ovvero presentando una nuova fideiussione. 80.3 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento viene presentata, l'istituto affidatario verifica che la lettera sia conforme al relativo modello. 80.4 Entro il termine di cui al precedente comma 80.3, l'istituto affidatario comunica all'operatore ed al GME le eventuali carenze riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata. 80.5 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 80.3, il nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla quale il nuovo valore si applica. 80.6 Per la verifica della nuova fideiussione si applica quanto previsto al precedente Articolo 79. 80.7 Salvo quanto previsto al successivo comma 80.8, la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione ha valore a partire dalla successiva tra le seguenti date: a) il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione di cui al precedente comma 80.5; b) la data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 80.5. 80.8 Qualora la richiesta di modifica di cui al precedente comma 80.2 abbia ad oggetto la riduzione dell'ammontare garantito della fideiussione, ovvero l'anticipo del termine di validita' e di efficacia della fideiussione, nel caso di fideiussioni presentate secondo l'Allegato 5 ovvero l'Allegato 7 della Disciplina, l'accettazione di tale richiesta e' subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Il GME, a seguito di verifica positiva, comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validita' delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruita'. 80.9 L'operatore puo' in ogni momento richiedere la modifica in aumento o in riduzione dell'ammontare della garanzia prestata nella forma di deposito in contante. L'operatore puo' richiedere la restituzione, anche parziale, della somma depositata quando tale operazione determini una posizione interamente coperta da garanzia. Nel caso di modifica in aumento, l'operatore versa la relativa somma sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. Il GME, accertato l'avvenuto accredito sul proprio c/c bancario del versamento da parte dell'operatore, effettua la modifica dell'ammontare garantito con validita' ed efficacia dal secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale versamento e' risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario.