(Allegato-art. 80)
                             Articolo 80 
 
                      Ammontare della garanzia 
 
80.1 L'ammontare della garanzia sia essa costituita  nella  forma  di
fideiussione ovvero  mediante  versamento  di  deposito  in  contante
considerato ai fini della verifica di congruita' di cui ai precedenti
Articolo 30, comma 30.2, lettera b), Articolo 66, comma 66.1, lettera
d) ed Articolo 69, comma 69.5, lettera b), secondo quanto previsto al
successivo Articolo 81,  e'  determinato  dall'operatore  sulla  base
delle offerte che intende presentare  sul  mercato  elettrico  ovvero
delle registrazioni che intende effettuare sulla PCE. 
80.2 L'operatore che abbia  prestato  garanzie  fideiussorie  secondo
l'Allegato  3,  puo'  in  ogni   momento   richiedere   la   modifica
dell'ammontare garantito, presentando  all'istituto  affidatario  una
lettera di aggiornamento  di  tale  ammontare,  conforme  al  modello
allegato alla  Disciplina  (Allegato  4),  o  presentando  una  nuova
fideiussione. L'operatore, che abbia prestato  garanzie  fideiussorie
secondo l'Allegato 5  ovvero  l'Allegato  7,  puo'  in  ogni  momento
richiedere la modifica dell'ammontare garantito, ovvero  del  termine
di validita' ed efficacia, presentando all'istituto  affidatario  una
lettera di aggiornamento, conforme rispettivamente all'Allegato 6  ed
all'Allegato  8  alla  Disciplina,  ovvero  presentando   una   nuova
fideiussione. 
80.3 Entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera
di aggiornamento viene presentata,  l'istituto  affidatario  verifica
che la lettera sia conforme al relativo modello. 
80.4 Entro il termine di cui al  precedente  comma  80.3,  l'istituto
affidatario comunica all'operatore ed al  GME  le  eventuali  carenze
riscontrate nella verifica della lettera di aggiornamento presentata. 
80.5 Qualora la verifica abbia esito positivo, l'istituto affidatario
comunica al GME, entro il termine di cui al precedente comma 80.3, il
nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla  quale  il  nuovo
valore si applica. 
80.6 Per la verifica  della  nuova  fideiussione  si  applica  quanto
previsto al precedente Articolo 79. 
80.7 Salvo quanto previsto al  successivo  comma  80.8,  la  modifica
dell'ammontare garantito dalla fideiussione ha valore a partire dalla
successiva tra le seguenti date: 
a) il secondo giorno lavorativo successivo a quello  in  cui  il  GME
riceve la comunicazione di cui al precedente comma 80.5; 
b) la data indicata nella comunicazione di cui  al  precedente  comma
80.5. 
80.8 Qualora la richiesta di modifica di cui al precedente comma 80.2
abbia  ad  oggetto  la  riduzione  dell'ammontare   garantito   della
fideiussione,  ovvero  l'anticipo  del  termine  di  validita'  e  di
efficacia della fideiussione, nel  caso  di  fideiussioni  presentate
secondo  l'Allegato  5  ovvero   l'Allegato   7   della   Disciplina,
l'accettazione  di  tale  richiesta  e'  subordinata  alla   positiva
verifica da parte del GME  sugli  importi  per  i  quali  l'operatore
richiedente risulti essere debitore. Il GME, a  seguito  di  verifica
positiva,  comunica  all'operatore   l'immediata   decorrenza   della
validita' delle  modifiche  richieste  ai  fini  delle  verifiche  di
congruita'. 
80.9 L'operatore puo' in  ogni  momento  richiedere  la  modifica  in
aumento o in riduzione dell'ammontare della garanzia  prestata  nella
forma  di  deposito  in  contante.  L'operatore  puo'  richiedere  la
restituzione, anche parziale,  della  somma  depositata  quando  tale
operazione determini una posizione interamente coperta  da  garanzia.
Nel caso di modifica in aumento, l'operatore versa la relativa  somma
sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere. Il  GME,
accertato  l'avvenuto  accredito  sul  proprio   c/c   bancario   del
versamento   da   parte   dell'operatore,   effettua   la    modifica
dell'ammontare garantito  con  validita'  ed  efficacia  dal  secondo
giorno lavorativo successivo a  quello  in  cui  tale  versamento  e'
risultato accreditato. L'accredito si considera ricevuto alla data  e
nell'orario  risultanti   dal   sistema   informatico   dell'istituto
affidatario.