(Allegato-art. 81)
                             Articolo 81 
 
 Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruita' sul ME 
 
81.1 Il GME determina ed aggiorna la capienza della garanzia  secondo
le modalita' ed entro i termini definiti nelle DTF. 
81.2 Qualora la garanzia, aggiornata secondo  le  modalita'  indicate
nelle DTF, risulti incapiente, l'operatore deve adeguare  l'ammontare
garantito secondo le modalita' ed i termini definiti nelle DTF. Nelle
more dell'adeguamento dell'ammontare garantito, l'operatore: 
a) non puo' concludere negoziazioni sul MTE; 
b) puo' concludere sul MGP e sul MI solamente transazioni  che  diano
luogo a partite economiche a credito per l'operatore stesso; 
c) puo' registrare esclusivamente  transazioni  in  vendita  ai  fini
della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX  di
cui al precedente Titolo III, Capo III. 
81.3 Qualora l'operatore non adegui  l'ammontare  garantito,  secondo
quanto indicato al precedente comma 81.2 il GME applica la  procedura
di inadempimento di cui al successivo CAPO III. 
81.4 Il GME, a seguito della presentazione di offerte sul  ME  ed  al
momento della registrazione della posizione netta in  consegna  sulla
PCE di cui all'Articolo 69, nonche' al  momento  della  richiesta  di
registrazione  di  transazioni  di   cui   al   precedente   Articolo
70quinquies verifica la congruita'  tecnica  rispetto  alla  capienza
della garanzia secondo le modalita' definite nelle DTF. 
81.5 La determinazione, l'aggiornamento della capienza della garanzia
e le verifiche di  congruita'  sono  effettuati  secondo  i  seguenti
principi: 
a) l'ammontare garantito degli operatori viene ridotto di un  importo
pari al 3% a  copertura  degli  interessi  di  mora  e  della  penale
applicati in caso di ritardato pagamento ovvero di  escussione  delle
garanzie; 
b) l'ammontare garantito  degli  operatori  con  utenti  abilitati  a
presentare offerte sul MTE, viene ulteriormente ridotto di un importo
il cui valore e' definito nelle DTF; 
c) le offerte presentate sul MGP e sul  MI  sono  verificate  congrue
prevedendo la totale copertura  delle  partite  economiche  debitorie
derivanti da tali offerte; 
d)  le  offerte  di  acquisto  e  vendita  presentate  sul  MTE  sono
verificate congrue prevedendo la  parziale  copertura  delle  partite
economiche derivanti da tali offerte; 
e) la registrazione della posizione  netta  in  consegna  sulla  PCE,
qualora in acquisto,  e'  verificata  congrua  prevedendo  la  totale
copertura del relativo controvalore; 
f) qualora la posizione netta in consegna non possa essere registrata
sulla PCE, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.5, il GME puo' ridurre
la capienza della garanzia; 
g) la registrazione di una transazione  in  acquisto  ai  fini  della
consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al
precedente Titolo III, Capo III e' verificata congrua  prevedendo  la
totale copertura del relativo controvalore. 
81.6 Ai fini delle verifiche di congruita' tecnica sul  MTE,  il  GME
puo' definire: 
a) un prezzo di controllo per ciascun contratto quotato sul  MTE  che
viene determinato, giornalmente, sulla base delle offerte  presentate
e/o concluse sul MTE. Il GME puo' determinare il prezzo di  controllo
anche sulla base di procedure che prevedano il  coinvolgimento  degli
operatori; 
b) un parametro a che viene determinato sulla base della  volatilita'
dei prezzi dei contratti quotati; 
c) un parametro ß che viene determinato sulla base della correlazione
tra i prezzi dei contratti con profilo baseload e peakload; 
d) un parametro  (gamma)  che  viene  determinato  sulla  base  della
correlazione dei prezzi tra diversi periodi di consegna. 
81.7 I valori dei parametri a, ß, e (gamma) sono definiti nelle DTF. 
81.8 Gli importi di cui ai  precedenti  commi,  considerati  ai  fini
della verifica di congruita' tecnica, non comprendono i corrispettivi
di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.