Articolo 81 Capienza della garanzia ai fini della verifica di congruita' sul ME 81.1 Il GME determina ed aggiorna la capienza della garanzia secondo le modalita' ed entro i termini definiti nelle DTF. 81.2 Qualora la garanzia, aggiornata secondo le modalita' indicate nelle DTF, risulti incapiente, l'operatore deve adeguare l'ammontare garantito secondo le modalita' ed i termini definiti nelle DTF. Nelle more dell'adeguamento dell'ammontare garantito, l'operatore: a) non puo' concludere negoziazioni sul MTE; b) puo' concludere sul MGP e sul MI solamente transazioni che diano luogo a partite economiche a credito per l'operatore stesso; c) puo' registrare esclusivamente transazioni in vendita ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III. 81.3 Qualora l'operatore non adegui l'ammontare garantito, secondo quanto indicato al precedente comma 81.2 il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo CAPO III. 81.4 Il GME, a seguito della presentazione di offerte sul ME ed al momento della registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE di cui all'Articolo 69, nonche' al momento della richiesta di registrazione di transazioni di cui al precedente Articolo 70quinquies verifica la congruita' tecnica rispetto alla capienza della garanzia secondo le modalita' definite nelle DTF. 81.5 La determinazione, l'aggiornamento della capienza della garanzia e le verifiche di congruita' sono effettuati secondo i seguenti principi: a) l'ammontare garantito degli operatori viene ridotto di un importo pari al 3% a copertura degli interessi di mora e della penale applicati in caso di ritardato pagamento ovvero di escussione delle garanzie; b) l'ammontare garantito degli operatori con utenti abilitati a presentare offerte sul MTE, viene ulteriormente ridotto di un importo il cui valore e' definito nelle DTF; c) le offerte presentate sul MGP e sul MI sono verificate congrue prevedendo la totale copertura delle partite economiche debitorie derivanti da tali offerte; d) le offerte di acquisto e vendita presentate sul MTE sono verificate congrue prevedendo la parziale copertura delle partite economiche derivanti da tali offerte; e) la registrazione della posizione netta in consegna sulla PCE, qualora in acquisto, e' verificata congrua prevedendo la totale copertura del relativo controvalore; f) qualora la posizione netta in consegna non possa essere registrata sulla PCE, ai sensi dell'Articolo 69, comma 69.5, il GME puo' ridurre la capienza della garanzia; g) la registrazione di una transazione in acquisto ai fini della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi sull'IDEX di cui al precedente Titolo III, Capo III e' verificata congrua prevedendo la totale copertura del relativo controvalore. 81.6 Ai fini delle verifiche di congruita' tecnica sul MTE, il GME puo' definire: a) un prezzo di controllo per ciascun contratto quotato sul MTE che viene determinato, giornalmente, sulla base delle offerte presentate e/o concluse sul MTE. Il GME puo' determinare il prezzo di controllo anche sulla base di procedure che prevedano il coinvolgimento degli operatori; b) un parametro a che viene determinato sulla base della volatilita' dei prezzi dei contratti quotati; c) un parametro ß che viene determinato sulla base della correlazione tra i prezzi dei contratti con profilo baseload e peakload; d) un parametro (gamma) che viene determinato sulla base della correlazione dei prezzi tra diversi periodi di consegna. 81.7 I valori dei parametri a, ß, e (gamma) sono definiti nelle DTF. 81.8 Gli importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini della verifica di congruita' tecnica, non comprendono i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.