(Allegato-art. 82)
                             Articolo 82 
 
                     Compensazione dei pagamenti 
 
82.1 Per ogni periodo di fatturazione  il  GME  determina,  per  ogni
operatore, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei  confronti
del GME stesso, secondo le modalita' ed  entro  i  termini  stabiliti
nelle DTF. 
82.2 Il GME comunica ad ogni operatore, secondo le modalita' ed entro
i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di cui al
precedente comma 82.1, sulla cui base  sono  effettuati  i  pagamenti
secondo le modalita'  ed  entro  i  termini  previsti  ai  successivi
Articolo 83 e Articolo 86.