Articolo 83 Pagamenti degli operatori a favore del GME 83.1 Gli operatori debitori del GME, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, fanno pervenire all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai sensi del precedente Articolo 82, comma 82.2, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 83.2 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non pervenga all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 83.1, gli operatori debitori del GME possono far pervenire all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora, determinati secondo i criteri e nella misura indicata al successivo Articolo 91, nonche' di una penale pari all'uno percento dell'importo dovuto, secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 83.3 Qualora il pagamento dell'importo dovuto non pervenga all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 83.2, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo Capo III.