(Allegato-art. 83)
                             Articolo 83 
 
             Pagamenti degli operatori a favore del GME 
 
83.1 Gli operatori debitori del GME, in esito alle determinazioni  di
cui  al  precedente  Articolo  82,   fanno   pervenire   all'istituto
affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o  procedure
equivalenti, il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai
sensi del precedente Articolo 82, comma 82.2, secondo le modalita' ed
entro i termini stabiliti nelle DTF. 
83.2  Qualora  il  pagamento   dell'importo   dovuto   non   pervenga
all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente  comma
83.1,  gli  operatori  debitori  del  GME   possono   far   pervenire
all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR)
o procedure equivalenti, il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato
degli interessi di mora, determinati secondo i criteri e nella misura
indicata al successivo  Articolo  91,  nonche'  di  una  penale  pari
all'uno percento dell'importo dovuto, secondo le modalita' ed entro i
termini stabiliti nelle DTF. 
83.3  Qualora  il  pagamento   dell'importo   dovuto   non   pervenga
all'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente  comma
83.2, il  GME  applica  la  procedura  di  inadempimento  di  cui  al
successivo Capo III.