Articolo 86 Pagamenti del GME a favore degli operatori 86.1 I pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalita' indicate al presente articolo. 86.2 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 83, comma 83.1, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 86.3 Ricevuti i pagamenti di cui all'Articolo 83, comma 83.2, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui ai precedenti Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 86.4 Ricevuti i pagamenti ai sensi del precedente Articolo 83, comma 83.3, i pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del GME, sono effettuati secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF. 86.5 Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti al presente articolo, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi determinati applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.