(Allegato-art. 86)
                             Articolo 86 
 
             Pagamenti del GME a favore degli operatori 
 
86.1 I  pagamenti  a  favore  degli  operatori  che,  in  esito  alle
determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino  creditori
del GME, sono effettuati secondo le modalita'  indicate  al  presente
articolo. 
86.2 Ricevuti i pagamenti di  cui  all'Articolo  83,  comma  83.1,  i
pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle  determinazioni
di cui al precedente Articolo 82, risultino creditori del  GME,  sono
effettuati secondo le modalita' ed entro i  termini  stabiliti  nelle
DTF. 
86.3 Ricevuti i pagamenti di  cui  all'Articolo  83,  comma  83.2,  i
pagamenti a favore degli operatori che, in esito alle  determinazioni
di cui ai precedenti Articolo 82, risultino creditori del  GME,  sono
effettuati secondo le modalita' ed entro i  termini  stabiliti  nelle
DTF. 
86.4 Ricevuti i pagamenti ai sensi del precedente Articolo 83,  comma
83.3, i pagamenti  a  favore  degli  operatori  che,  in  esito  alle
determinazioni di cui al precedente Articolo 82, risultino  creditori
del GME, sono effettuati secondo le  modalita'  ed  entro  i  termini
stabiliti nelle DTF. 
86.5 Qualora il  GME,  per  cause  ad  esso  imputabili,  effettui  i
pagamenti  oltre  i  termini  previsti  al  presente  articolo,  agli
operatori   creditori   sono   riconosciuti   interessi   determinati
applicando il tasso pubblicato sul sito internet del GME.