(Allegato-art. 89)
                             Articolo 89 
 
                     Gestione dell'inadempimento 
 
89.1 Il GME nelle ipotesi  di  inadempimento  di  cui  al  precedente
Articolo 88, commi 88.1 e 88.2 lettere a) e c): 
a) sospende l'operatore dal mercato elettrico; 
b) escute le garanzie prestate ai sensi del  precedente  Capo  I  del
presente Titolo; 
c) chiude tutte le  posizioni  contrattuali  del  MTE  dell'operatore
inadempiente ai sensi del successivo Articolo 93; 
d) puo' registrare sulla PCE la posizione netta in consegna anche per
periodi rilevanti  non  ancora  oggetto  di  consegna  ai  sensi  del
precedente Articolo 69. 
89.2 Qualora le garanzie escusse, ai sensi del precedente comma 89.1,
lettera   b),   risultino   insufficienti   a   coprire   il   debito
dell'operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento  da
parte dell'istituto fideiubente ai sensi del successivo Articolo  92,
il  GME  concorre  alla  copertura   dei   debiti   degli   operatori
inadempienti ovvero dei mancati adempimenti  da  parte  dell'istituto
fideiubente  utilizzando  mezzi  propri  per  un  ammontare   massimo
definito in ragione d'anno e a tale scopo destinato. Tale  ammontare,
pubblicato sul sito internet del GME, e' stabilito dal Ministro dello
Sviluppo Economico su proposta del GME. 
89.3  Qualora  i  mezzi  propri  utilizzati  dal  GME  ai  sensi  del
precedente comma 89.2 non siano sufficienti a coprire i debiti  degli
operatori  inadempienti  ovvero  i  mancati  adempimenti   da   parte
dell'istituto fideiubente, il GME, per la parte non coperta,  ricorre
al meccanismo di mutualizzazione definito dall'AEEG. 
89.4 Il GME intraprende le azioni giudiziarie  ordinarie,  necessarie
per recuperare le somme  dovute  dall'operatore  inadempiente  ovvero
dall'istituto fideiubente. Le  somme  eventualmente  recuperate  sono
destinate alla restituzione della quota parte dei debiti coperta  dal
meccanismo di mutualizzazione. 
89.5 Il GME nelle ipotesi  di  inadempimento  di  cui  al  precedente
Articolo 88, comma 88.2 lettera b): 
a) puo' ridurre la capienza della garanzia ai  sensi  del  precedente
Articolo 81, comma 81.5, lettera f); 
b) attribuisce all'operatore una transazione sul  MTE  ai  sensi  del
precedente Articolo 69, comma 69.7; 
c) per ogni  MWh  oggetto  della  posizione  netta  in  consegna  non
registrata sulla PCE applica una penale, il cui valore e'  pari  a  2
euro/MWh. La destinazione dei versamenti conseguenti all'applicazione
della penale e' stabilita dall'AEEG con provvedimento.