Articolo 89 Gestione dell'inadempimento 89.1 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 88, commi 88.1 e 88.2 lettere a) e c): a) sospende l'operatore dal mercato elettrico; b) escute le garanzie prestate ai sensi del precedente Capo I del presente Titolo; c) chiude tutte le posizioni contrattuali del MTE dell'operatore inadempiente ai sensi del successivo Articolo 93; d) puo' registrare sulla PCE la posizione netta in consegna anche per periodi rilevanti non ancora oggetto di consegna ai sensi del precedente Articolo 69. 89.2 Qualora le garanzie escusse, ai sensi del precedente comma 89.1, lettera b), risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte dell'istituto fideiubente ai sensi del successivo Articolo 92, il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente utilizzando mezzi propri per un ammontare massimo definito in ragione d'anno e a tale scopo destinato. Tale ammontare, pubblicato sul sito internet del GME, e' stabilito dal Ministro dello Sviluppo Economico su proposta del GME. 89.3 Qualora i mezzi propri utilizzati dal GME ai sensi del precedente comma 89.2 non siano sufficienti a coprire i debiti degli operatori inadempienti ovvero i mancati adempimenti da parte dell'istituto fideiubente, il GME, per la parte non coperta, ricorre al meccanismo di mutualizzazione definito dall'AEEG. 89.4 Il GME intraprende le azioni giudiziarie ordinarie, necessarie per recuperare le somme dovute dall'operatore inadempiente ovvero dall'istituto fideiubente. Le somme eventualmente recuperate sono destinate alla restituzione della quota parte dei debiti coperta dal meccanismo di mutualizzazione. 89.5 Il GME nelle ipotesi di inadempimento di cui al precedente Articolo 88, comma 88.2 lettera b): a) puo' ridurre la capienza della garanzia ai sensi del precedente Articolo 81, comma 81.5, lettera f); b) attribuisce all'operatore una transazione sul MTE ai sensi del precedente Articolo 69, comma 69.7; c) per ogni MWh oggetto della posizione netta in consegna non registrata sulla PCE applica una penale, il cui valore e' pari a 2 euro/MWh. La destinazione dei versamenti conseguenti all'applicazione della penale e' stabilita dall'AEEG con provvedimento.