(Allegato-art. 90)
                             Articolo 90 
 
                     Sospensione dell'operatore 
 
90.1 Il GME  si  riserva  la  facolta'  di  revocare  la  sospensione
dell'operatore di cui al precedente Articolo 89, comma  89.1  qualora
lo stesso operatore presenti ulteriori garanzie valide  ed  efficaci,
salvo quanto previsto al successivo comma 90.2. 
90.2 Il GME, decorsi 6 mesi dalla sospensione dell'operatore, dispone
l'esclusione dell'operatore dal mercato.