Articolo 90 Sospensione dell'operatore 90.1 Il GME si riserva la facolta' di revocare la sospensione dell'operatore di cui al precedente Articolo 89, comma 89.1 qualora lo stesso operatore presenti ulteriori garanzie valide ed efficaci, salvo quanto previsto al successivo comma 90.2. 90.2 Il GME, decorsi 6 mesi dalla sospensione dell'operatore, dispone l'esclusione dell'operatore dal mercato.