Articolo 91 Interessi di mora e penali 91.1 Nei casi di escussione delle garanzie, l'importo dovuto dall'operatore debitore e' maggiorato di una penale pari all'uno percento, degli interessi di mora di cui al successivo comma 91.2, nonche' delle connesse spese di escussione, in presenza di garanzia prestata nella forma di fideiussione. 91.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto dall'operatore, per un numero di giorni pari ai giorni: a) di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini di cui al precedente Articolo 83, comma 83.2; b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 83, comma 83.1 e il giorno in cui l'istituto fideiubente fa pervenire al GME il pagamento dell'ammontare escusso, qualora si proceda all'escussione della fideiussione. 91.3 Il pagamento della penale pari all'uno percento non si applica agli operatori di cui all' Articolo 15, nei casi di ritardato pagamento di cui al precedente Articolo 83, comma 83.2 o mancato pagamento.