(Allegato-art. 91)
                             Articolo 91 
 
                     Interessi di mora e penali 
 
91.1  Nei  casi  di  escussione  delle  garanzie,  l'importo   dovuto
dall'operatore debitore e' maggiorato  di  una  penale  pari  all'uno
percento, degli interessi di mora di cui al  successivo  comma  91.2,
nonche' delle connesse spese di escussione, in presenza  di  garanzia
prestata nella forma di fideiussione. 
91.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando  il  tasso  di
interesse legale all'importo dovuto dall'operatore, per un numero  di
giorni pari ai giorni: 
a) di ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i  termini
di cui al precedente Articolo 83, comma 83.2; 
b) compresi tra il termine previsto al precedente Articolo 83,  comma
83.1 e il giorno in cui l'istituto fideiubente fa pervenire al GME il
pagamento dell'ammontare escusso, qualora si  proceda  all'escussione
della fideiussione. 
91.3 Il pagamento della penale pari all'uno percento non  si  applica
agli operatori di  cui  all'  Articolo  15,  nei  casi  di  ritardato
pagamento di cui al precedente Articolo  83,  comma  83.2  o  mancato
pagamento.