Articolo 92 Mancato adempimento dell'istituto fideiubente 92.1 Qualora la garanzia sia stata prestata nella forma di fideiussione e l'istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione stessa, le altre fideiussioni rilasciate dal medesimo istituto restano valide fino al termine stabilito nelle DTF. 92.2 Qualora un istituto fideiubente, in esito alla richiesta di escussione, non effettui il conseguente pagamento entro il termine indicato nella fideiussione, le eventuali nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 79 non sono accettate dal GME. Qualora un istituto fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente al termine indicato nella fideiussione, il GME puo' non accettare le nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini di cui al precedente Articolo 79 fino ad un periodo massimo di dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.