(Allegato-art. 92)
                             Articolo 92 
 
            Mancato adempimento dell'istituto fideiubente 
 
92.1  Qualora  la  garanzia  sia  stata  prestata  nella   forma   di
fideiussione e l'istituto fideiubente, in  esito  alla  richiesta  di
escussione, non effettui il conseguente pagamento  entro  il  termine
indicato nella fideiussione stessa, le altre fideiussioni  rilasciate
dal medesimo istituto restano valide fino al termine stabilito  nelle
DTF. 
92.2 Qualora un istituto fideiubente,  in  esito  alla  richiesta  di
escussione, non effettui il conseguente pagamento  entro  il  termine
indicato  nella  fideiussione,  le   eventuali   nuove   fideiussioni
rilasciate dallo stesso  istituto,  ai  fini  di  cui  al  precedente
Articolo  79  non  sono  accettate  dal  GME.  Qualora  un   istituto
fideiubente  adempia  l'obbligazione  garantita  successivamente   al
termine indicato nella fideiussione, il GME  puo'  non  accettare  le
nuove fideiussioni rilasciate dallo stesso istituto, ai fini  di  cui
al precedente Articolo 79 fino ad un periodo massimo di  dodici  mesi
dalla data del tardivo adempimento.