Art. 3 Prova d'esame ed attestato 1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di formazione all'utilizzo della cartografia elettronica e del sistema informativo, un esame, consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verra' svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e composta dal direttore del corso e da almeno due membri del corpo istruttori. 2. La commissione stabilisce il metodo o i metodi di valutazione dei candidati affinche' sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso. 3. Al candidato che consegue un esito favorevole in sede di esame e' rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato D del presente decreto, i cui estremi saranno annotati, a cura delle Autorita' marittime di iscrizione dell'interessato, sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui all'allegato VII del decreto legislativo 7 luglio 2001, n. 136. Sull'attestato deve essere specificato il modello di apparato utilizzato durante il corso. 4. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato svolgendo funzioni operative su navi dotate di un sistema di cartografia elettronica ECDIS per almeno un anno nel quinquennio di validita' dello stesso.