Art. 3 
 
 
                     Prova d'esame ed attestato 
 
  1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di formazione
all'utilizzo della cartografia elettronica e del sistema informativo,
un esame, consistente in una prova teorica e una prova  pratica,  che
verra' svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione
presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale appartenente al
Corpo delle Capitanerie di porto, e composta dal direttore del  corso
e da almeno due membri del corpo istruttori. 
  2. La commissione stabilisce il metodo o i  metodi  di  valutazione
dei candidati affinche' sia  garantita  una  verifica  oggettiva  del
raggiungimento degli obiettivi del corso. 
  3. Al candidato che consegue un esito favorevole in sede  di  esame
e' rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato
D del presente decreto, i cui estremi saranno annotati, a cura  delle
Autorita' marittime di  iscrizione  dell'interessato,  sull'attestato
dell'addestramento conseguito di cui  all'allegato  VII  del  decreto
legislativo  7  luglio  2001,  n.  136.  Sull'attestato  deve  essere
specificato il modello di apparato utilizzato durante il corso. 
  4. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori
cinque anni al marittimo che ha navigato svolgendo funzioni operative
su navi dotate di un sistema di  cartografia  elettronica  ECDIS  per
almeno un anno nel quinquennio di validita' dello stesso.