Art. 4 Addestramento specifico e familiarizzazione con il sistema E.C.D.I.S. di bordo 1. Dopo il conseguimento del corso di cui al presente decreto l'ufficiale, prima dell'assunzione della tenuta della guardia a bordo, effettua un addestramento specifico sull'utilizzo del sistema di cartografia elettronica - ECDIS in dotazione alla nave. L'addestramento e' effettuato: a) sulla nave, sotto la supervisione di personale gia' formato all'uso del tipo di apparato presente a bordo dalla ditta costruttrice dello stesso; b) presso i centri di formazione autorizzati ai sensi del presente decreto che utilizzino apparati dello stesso tipo e modello di quelli istallati a bordo. In tal caso, il marittimo riceve le istruzioni sulle modalita' di funzionamento dell'apparato di bordo secondo le procedure del manuale di sicurezza della nave (familiarizzazione ISM). 2. Il corso di addestramento specifico deve essere impostato sulle funzionalita' e l'effettivo uso del sistema presente a bordo e deve avere una durata di almeno 16 ore. 3. Al marittimo e' rilasciata una dichiarazione dell'avvenuto addestramento, vistata a bordo dal Comandante della nave e a terra dal direttore del centro di formazione, che riporta il tipo ed il modello dell'apparato utilizzato. 4. L'addestramento specifico non e' richiesto nel caso in cui il corso di formazione sia stato eseguito sullo stesso tipo di apparato ECDIS presente a bordo. In tal caso e' richiesta la sola familiarizzazione di cui al secondo capoverso del comma 1. b). Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2011 Il Comandante generale: Brusco