Art. 9 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara'  stabilita
la data di cessazione della lotteria.  Da  tale  data  decorrera'  il
termine decadenziale di quarantacinque  giorni  per  il  reclamo  dei
premi, secondo le modalita' di cui al precedente art. 8. 
  2. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
    Roma, 15 dicembre 2011 
 
                                       Il direttore generale: Ferrara 

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011 
Ufficio controllo Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  12,
Economia e finanze, foglio n. 136