Art. 15. 
 
  Nei casi in  cui,  negli  allevamenti  riconosciuti  in  precedenza
«ufficialmente indenni» o  «indenni»,  si  verifichino,  tutte  o  in
parte,  le  condizioni  previste  dal  successivo  articolo  17,   il
veterinario provinciale provvede a  ritirare  l'attestazione  mod.  N
(servizio veterinario) e mod. M (servizio veterinario) e a sospendere
il rilascio dei certificati mod. P (servizio veterinario)  e  mod.  L
(servizio veterinario). Analogamente il  veterinario  provinciale,  a
suo insindacabile giudizio, procede nei confronti degli allevamenti i
cui proprietari non abbiano osservato scrupolosamente le disposizioni
relative alla lotta contro la brucellosi. 
  I certificati mod. P (servizio  veterinario)  e  mod.  L  (servizio
veterinario) perdono la loro validita' se gli animali sono introdotti
in un effettivo non indenne  da  brucellosi  o  se  vengono  comunque
esposti a possibilita' di contagio diretto o indiretto.