Art. 2. 
 
  Gli allevatori, gli enti, le associazioni e le cooperative agricole
interessate all'allevamento bovino,  le  latterie  sociali  e  quanti
altri intendano volontariamente aderire al piano di profilassi  della
brucellosi dei bovini  stabilito  con  il  presente  decreto,  devono
presentare domanda al veterinario provinciale direttamente o a  mezzo
del veterinario comunale competente per territorio, con l'impegno  di
accettare  integralmente  le  condizioni  previste   dagli   articoli
seguenti e le eventuali successive istruzioni. 
  Nel caso di comproprieta' del capitale bestiame, come  nelle  varie
forme di conduzione associata, la domanda di  adesione  al  piano  di
profilassi deve essere presentata congiuntamente dai comproprietari. 
  I  provvedimenti  di  esecuzione  sono  adottati  dal   veterinario
provinciale secondo le disponibilita'  finanziarie  e  le  necessita'
profilattiche, dando la precedenza  alle  operazioni  di  risanamento
obbligatorie. 
  I provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti d'ufficio  solo  nei
casi in cui le  operazioni  di  risanamento  rivestano  carattere  di
obbligatorieta' e se gli interessati non vi adempiano spontaneamente. 
  In attesa della approvazione del programma  annuale  da  parte  del
Ministero della sanita', il veterinario  provinciale  puo'  disporre,
per urgenti esigenze profilattiche, la prosecuzione delle  operazioni
di risanamento nei confronti  degli  allevamenti  gia'  sottoposti  a
controllo in applicazione di precedenti programmi.