Art. 2. Gli allevatori, gli enti, le associazioni e le cooperative agricole interessate all'allevamento bovino, le latterie sociali e quanti altri intendano volontariamente aderire al piano di profilassi della brucellosi dei bovini stabilito con il presente decreto, devono presentare domanda al veterinario provinciale direttamente o a mezzo del veterinario comunale competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dagli articoli seguenti e le eventuali successive istruzioni. Nel caso di comproprieta' del capitale bestiame, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano di profilassi deve essere presentata congiuntamente dai comproprietari. I provvedimenti di esecuzione sono adottati dal veterinario provinciale secondo le disponibilita' finanziarie e le necessita' profilattiche, dando la precedenza alle operazioni di risanamento obbligatorie. I provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti d'ufficio solo nei casi in cui le operazioni di risanamento rivestano carattere di obbligatorieta' e se gli interessati non vi adempiano spontaneamente. In attesa della approvazione del programma annuale da parte del Ministero della sanita', il veterinario provinciale puo' disporre, per urgenti esigenze profilattiche, la prosecuzione delle operazioni di risanamento nei confronti degli allevamenti gia' sottoposti a controllo in applicazione di precedenti programmi.