Art. 21. 
 
  Le disinfezioni previste per l'attuazione del presente decreto sono
effettuate a  mezzo  di  speciali  stazioni  mobili  di  disinfezione
istituite presso le amministrazioni  provinciali  o  presso  consorzi
costituiti tra comuni e provincie per  la  profilassi  e  la  polizia
veterinaria. Il Ministero della sanita' provvedera' ad  impartire  le
necessarie istruzioni per la scelta e le condizioni  di  impiego  dei
prodotti disinfettanti, al fine di assicurare un'azione completamente
efficiente nei confronti delle brucelle.