Art. 21. Le disinfezioni previste per l'attuazione del presente decreto sono effettuate a mezzo di speciali stazioni mobili di disinfezione istituite presso le amministrazioni provinciali o presso consorzi costituiti tra comuni e provincie per la profilassi e la polizia veterinaria. Il Ministero della sanita' provvedera' ad impartire le necessarie istruzioni per la scelta e le condizioni di impiego dei prodotti disinfettanti, al fine di assicurare un'azione completamente efficiente nei confronti delle brucelle.