Art. 22. Negli allevamenti sottoposti a controllo di stato per la profilassi della brucellosi, nonche' nelle stalle dei commercianti indicate nel successivo art. 23, e' vietato; 1) l'uso dei prodotti capaci di alterare il risultato delle prove diagnostiche nonche' dei vaccini antibrucellari, ad eccezione del «Buck 19» nei casi e con le modalita' previste dagli artt. 12 e 19 del presente decreto; 2) il trasferimento di animali su pascoli nei quali non sia stata assicurata la piu' completa separazione da bovini di allevamenti non riconosciuti «ufficialmente indenni» o «indenni da brucellosi»; 3) introdurre bovini non scortati da certificati comprovanti che gli animali provengono da allevamenti bovini «ufficialmente indenni» o «indenni» da brucellosi e, se sono di eta' superiore ai 12 mesi, che hanno presentato reazione negativa ad almeno una prova sierologica. Tuttavia, negli allevamenti riconosciuti «ufficialmente indenni» non e' ammessa l'introduzione dei bovini provenienti da allevamenti «indenni» da brucellosi. Tali certificati, cosi' come quelli comprovanti le condizioni sanitarie previste al successivo comma, devono essere conservati dal proprietario o dal detentore degli animali, i quali sono tenuti ad esibirli, dietro richiesta, alle autorita' competenti od alle persone da queste incaricate, fino al successivo controllo ufficiale. A complemento di quanto previsto nei commi precedenti, e' fatto altresi' obbligo che i bovini da introdurre appartengano ad allevamenti «ufficialmente indenni» da tubercolosi sotto il controllo dello Stato e siano scortati dai relativi certificati. Tali certificati, cosi' come quelli previsti dal precedente punto 3), non sono richiesti qualora siano trasferiti animali appartenenti agli stessi proprietari. In deroga a quanto previsto dal precedente punto 3), in ogni allevamento sottoposto ad azione di risanamento nei confronti della brucellosi, possono essere introdotti, con l'adozione di particolari misure profilattiche dettate dal veterinario provinciale, i vitelli di cui all'art. 20 del presente decreto, nonche' i vitelli nati da bovine infette eventualmente trasferite dall'allevamento stesso in altre sedi ai sensi dell'art. 8 del presente decreto. Ai detentori degli animali ricoverati negli allevamenti e nelle stalle di cui al primo comma e' inoltre fatto obbligo di isolare immediatamente le bovine che presentano parto prematuro o aborto o i relativi sintomi premonitori ovvero ritenzione di placenta e di darne subito avviso al veterinario comunale che dovra' provvedere al prelievo ed all'invio del materiale necessario per le ricerche di laboratorio. Analogamente dovra' procedersi per le manifestazioni sospette dell'apparato genitale rilevate nei riproduttori maschi, giusta il disposto dell'art. 27 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.