Art. 22. 
 
  Negli allevamenti sottoposti a controllo di stato per la profilassi
della brucellosi, nonche' nelle stalle dei commercianti indicate  nel
successivo art. 23, e' vietato; 
  1) l'uso dei prodotti capaci di alterare il risultato  delle  prove
diagnostiche nonche' dei vaccini  antibrucellari,  ad  eccezione  del
«Buck 19» nei casi e con le modalita' previste dagli artt.  12  e  19
del presente decreto; 
  2) il trasferimento di animali su pascoli nei quali non  sia  stata
assicurata la piu' completa separazione da bovini di allevamenti  non
riconosciuti «ufficialmente indenni» o «indenni da brucellosi»; 
  3) introdurre bovini non scortati da  certificati  comprovanti  che
gli animali provengono da allevamenti bovini «ufficialmente  indenni»
o «indenni» da brucellosi e, se sono di eta' superiore  ai  12  mesi,
che  hanno  presentato  reazione  negativa  ad   almeno   una   prova
sierologica. Tuttavia, negli allevamenti riconosciuti  «ufficialmente
indenni» non e' ammessa  l'introduzione  dei  bovini  provenienti  da
allevamenti «indenni» da brucellosi. 
  Tali certificati,  cosi'  come  quelli  comprovanti  le  condizioni
sanitarie previste al successivo comma, devono essere conservati  dal
proprietario o dal detentore degli animali, i quali  sono  tenuti  ad
esibirli, dietro richiesta, alle autorita' competenti od alle persone
da queste incaricate, fino al successivo controllo ufficiale. 
  A complemento di quanto previsto nei  commi  precedenti,  e'  fatto
altresi'  obbligo  che  i  bovini  da  introdurre   appartengano   ad
allevamenti «ufficialmente indenni» da tubercolosi sotto il controllo
dello  Stato  e  siano  scortati  dai  relativi   certificati.   Tali
certificati, cosi' come quelli previsti dal precedente punto 3),  non
sono richiesti qualora siano  trasferiti  animali  appartenenti  agli
stessi proprietari. 
  In deroga a quanto  previsto  dal  precedente  punto  3),  in  ogni
allevamento sottoposto ad azione di risanamento nei  confronti  della
brucellosi, possono essere introdotti, con l'adozione di  particolari
misure profilattiche dettate dal veterinario provinciale,  i  vitelli
di cui all'art. 20 del presente decreto, nonche' i  vitelli  nati  da
bovine infette eventualmente trasferite  dall'allevamento  stesso  in
altre sedi ai sensi dell'art. 8 del presente decreto. 
  Ai detentori degli animali ricoverati  negli  allevamenti  e  nelle
stalle di cui al primo comma e'  inoltre  fatto  obbligo  di  isolare
immediatamente le bovine che presentano parto prematuro o aborto o  i
relativi sintomi premonitori ovvero ritenzione di placenta e di darne
subito avviso  al  veterinario  comunale  che  dovra'  provvedere  al
prelievo ed all'invio del materiale necessario  per  le  ricerche  di
laboratorio. 
  Analogamente  dovra'  procedersi  per  le  manifestazioni  sospette
dell'apparato genitale rilevate nei riproduttori  maschi,  giusta  il
disposto  dell'art.  27  del  Regolamento  di  polizia   veterinaria,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  febbraio
1954, n. 320.