Art. 23. 
 
  I commercianti  di  bestiame  che  intendono  fornire  bovini  agli
allevamenti  posti  sotto  il  controllo  dello  Stato  a  fini   del
risanamento dalla brucellosi, oltre  ad  essere  muniti  di  regolare
licenza,  devono  a  tale  scopo,  attivare  una   apposita   stalla,
completamente isolata, nella quale fare affluire soltanto animali che
abbiano i requisiti indicati al punto 3) del precedente art. 22. 
  L'attivazione di tali stalle deve  essere  espressamente  richiesta
con le modalita' dell'art. 17 del Regolamento di polizia  veterinaria
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  febbraio
1954, n. 320. 
  Il parere del veterinario comunale, previsto  dal  citato  art.  17
circa l'idoneita' delle stalle di sosta, deve essere  sottoposto,  in
tali casi, al Visto del veterinario  provinciale,  che  puo'  dettare
particolari disposizioni in relazione alle finalita' dei programmi di
risanamento. 
  I commercianti sono tenuti ad annotare, nell'apposito  registro  di
carico e scarico, i  contrassegni  di  identificazione  apposti  agli
animali e ritenuti validi ai sensi del presente decreto. 
  Per lo scopo di cui al primo comma del presente  articolo,  possono
essere utilizzate le stalle gia' attivate ai sensi dell'art.  20  del
decreto ministeriale 1°  giugno  1968  per  il  ricovero  di  animali
destinati ad essere  introdotti  negli  allevamenti  posti  sotto  il
controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla tubercolosi.