Art. 23. I commercianti di bestiame che intendono fornire bovini agli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato a fini del risanamento dalla brucellosi, oltre ad essere muniti di regolare licenza, devono a tale scopo, attivare una apposita stalla, completamente isolata, nella quale fare affluire soltanto animali che abbiano i requisiti indicati al punto 3) del precedente art. 22. L'attivazione di tali stalle deve essere espressamente richiesta con le modalita' dell'art. 17 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. Il parere del veterinario comunale, previsto dal citato art. 17 circa l'idoneita' delle stalle di sosta, deve essere sottoposto, in tali casi, al Visto del veterinario provinciale, che puo' dettare particolari disposizioni in relazione alle finalita' dei programmi di risanamento. I commercianti sono tenuti ad annotare, nell'apposito registro di carico e scarico, i contrassegni di identificazione apposti agli animali e ritenuti validi ai sensi del presente decreto. Per lo scopo di cui al primo comma del presente articolo, possono essere utilizzate le stalle gia' attivate ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale 1° giugno 1968 per il ricovero di animali destinati ad essere introdotti negli allevamenti posti sotto il controllo dello Stato ai fini del risanamento dalla tubercolosi.