Art. 25. 
 
  I veterinari che, a seguito di accertamenti eseguiti a richiesta di
privati su bovini recanti i contrassegni di identificazione  previsti
dal presente decreto,  abbiano  accertato  elementi  che  inducano  a
ritenerli infetti di brucellosi,  hanno  l'obbligo  di  darne  avviso
senza indugio al veterinario provinciale.