Art. 31. Sono a carico del Ministero della sanita': 1) le spese per l'attuazione di piani profilattici a carattere dimostrativo-propagandistico; 2) il rimborso agli istituti zooprofilattici sperimentali ed agli altri laboratori eventualmente autorizzati dal Ministero della sanita', delle maggiori spese sostenute per l'esecuzione degli accertamenti diagnostici effettuati in applicazione del presente decreto; 3) le spese per l'acquisto e la gestione delle stazioni mobili di disinfezione nei casi in cui le amministrazioni provinciali, e i consorzi indicati all'art. 21, non siano in grado di provvedere al riguardo; 4) tutte le altre spese ritenute necessarie per le finalita' della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla brucellosi.