Art. 31. 
 
  Sono a carico del Ministero della sanita': 
  1) le spese per l'attuazione  di  piani  profilattici  a  carattere
dimostrativo-propagandistico; 
  2) il rimborso agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed  agli
altri  laboratori  eventualmente  autorizzati  dal  Ministero   della
sanita',  delle  maggiori  spese  sostenute  per  l'esecuzione  degli
accertamenti diagnostici  effettuati  in  applicazione  del  presente
decreto; 
  3) le spese per l'acquisto e la gestione delle stazioni  mobili  di
disinfezione nei casi in cui  le  amministrazioni  provinciali,  e  i
consorzi indicati all'art. 21, non siano in grado  di  provvedere  al
riguardo; 
  4) tutte le altre spese ritenute necessarie per le finalita'  della
bonifica sanitaria degli allevamenti dalla brucellosi.