Art. 5. 
 
  Per il primo  controllo  degli  allevamenti  di  coloro  che  hanno
aderito ai piani di profilassi  della  brucellosi  dei  bovini,  deve
essere  eseguita  la  sieroagglutinazione  su  campioni   di   sangue
prelevati da tutti i bovini di eta' superiore ai dodici mesi. 
  Nelle bovine in lattazione, tale esame  potra'  essere  sostituito,
ove risulti  conveniente,  dalla  prova  dell'anello  (ring-test)  su
campioni di latte ottenuti dalla mungitura di 4-5 animali. 
  Qualora la ring-test fornisca esito  positivo,  tutti  gli  animali
controllati con tale metodo devono essere sottoposti al  prelevamento
di singoli  campioni  di  sangue  per  l'esecuzione  delle  prove  di
sieroagglutinazione. 
  Il prelevamento dei campioni di latte o sangue,  da  inviarsi  agli
istituti  zooprofilattici   sperimentali,   alle   relative   sezioni
diagnostiche o ad  altri  laboratori  eventualmente  autorizzati  dal
Ministero della sanita', sara'  effettuato  dai  veterinari  operanti
sotto  il  controllo  del  veterinario  provinciale   e   da   questi
autorizzati  ove  non  siano  veterinari  comunali  con  funzioni  di
ufficiale governativo. 
  Il veterinario provinciale puo' disporre, per esigenze  particolari
e  Sentito  l'ordine  dei  veterinari  della  provincia,   che   tali
veterinari operino in gruppi anziche' isolatamente. 
  Al veterinario comunale avente le funzioni di ufficiale governativo
spetta in ogni caso  di  provvedere  da  solo  o  di  concorrere,  in
qualita' di componente di un gruppo, alla esecuzione delle operazioni
previste al quarto comma del presente articolo, sempreche' non ne sia
impedito dai  propri  compiti  di  istituto  e  possa  assicurare  la
continuita' e la tempestivita' del proprio intervento. 
  Ai sindaci ed ai veterinari comunali spetta l'esecuzione  di  tutte
le misure di  polizia  veterinaria  attinenti  al  risanamento  degli
allevamenti indicate nel presente decreto ed in quelli esecutivi  del
veterinario provinciale. 
  Ai veterinari coadiutori, assunti dal  veterinario  provinciale  in
base al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961,  n.
264,  puo'  essere  affidato  il  prelievo  del  materiale  per   gli
accertamenti diagnostici previsti dal presente decreto  nonche'  ogni
altro incarico connesso con l'organizzazione e l'attuazione dei piani
di profilassi e di risanamento. 
  Per il prelievo e la spedizione  dei  soli  campioni  di  latte  il
veterinario provinciale potra'  autorizzare  anche  i  dipendenti  di
enti, associazioni, cooperative ed organismi  di  cui  al  precedente
art. 3.