Art. 5. Per il primo controllo degli allevamenti di coloro che hanno aderito ai piani di profilassi della brucellosi dei bovini, deve essere eseguita la sieroagglutinazione su campioni di sangue prelevati da tutti i bovini di eta' superiore ai dodici mesi. Nelle bovine in lattazione, tale esame potra' essere sostituito, ove risulti conveniente, dalla prova dell'anello (ring-test) su campioni di latte ottenuti dalla mungitura di 4-5 animali. Qualora la ring-test fornisca esito positivo, tutti gli animali controllati con tale metodo devono essere sottoposti al prelevamento di singoli campioni di sangue per l'esecuzione delle prove di sieroagglutinazione. Il prelevamento dei campioni di latte o sangue, da inviarsi agli istituti zooprofilattici sperimentali, alle relative sezioni diagnostiche o ad altri laboratori eventualmente autorizzati dal Ministero della sanita', sara' effettuato dai veterinari operanti sotto il controllo del veterinario provinciale e da questi autorizzati ove non siano veterinari comunali con funzioni di ufficiale governativo. Il veterinario provinciale puo' disporre, per esigenze particolari e Sentito l'ordine dei veterinari della provincia, che tali veterinari operino in gruppi anziche' isolatamente. Al veterinario comunale avente le funzioni di ufficiale governativo spetta in ogni caso di provvedere da solo o di concorrere, in qualita' di componente di un gruppo, alla esecuzione delle operazioni previste al quarto comma del presente articolo, sempreche' non ne sia impedito dai propri compiti di istituto e possa assicurare la continuita' e la tempestivita' del proprio intervento. Ai sindaci ed ai veterinari comunali spetta l'esecuzione di tutte le misure di polizia veterinaria attinenti al risanamento degli allevamenti indicate nel presente decreto ed in quelli esecutivi del veterinario provinciale. Ai veterinari coadiutori, assunti dal veterinario provinciale in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, puo' essere affidato il prelievo del materiale per gli accertamenti diagnostici previsti dal presente decreto nonche' ogni altro incarico connesso con l'organizzazione e l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento. Per il prelievo e la spedizione dei soli campioni di latte il veterinario provinciale potra' autorizzare anche i dipendenti di enti, associazioni, cooperative ed organismi di cui al precedente art. 3.