Art. 7. Negli allevamenti in cui vengono identificati animali da ritenere infetti ai sensi del presente decreto, ferma restando la integrale applicazione delle misure sanitarie previste dall'art. 106 del Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320, si deve procedere alla marcatura dei capi infetti, all'atto del controllo, in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma al sinistro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione a forma di t, iscritto in un quadrato avente il lato di cm. 2,3 con l'asta disposta normalmente al margine del padiglione medesimo. L'esito degli accertamenti viene riportato, per ogni singolo animale, sull'apposita scheda di stalla prevista dall'art. 4 del presente decreto.