Art. 7. 
 
  Negli allevamenti in cui vengono identificati animali  da  ritenere
infetti ai sensi del presente decreto, ferma  restando  la  integrale
applicazione  delle  misure  sanitarie  previste  dall'art.  106  del
Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320,  si  deve
procedere alla marcatura dei capi infetti, all'atto del controllo, in
corrispondenza   della   parte   mediana   del   margine    inferiore
dell'orecchio (di norma al sinistro) con  asportazione,  a  mezzo  di
apposita tenaglia, di un lembo di padiglione a forma di  t,  iscritto
in un quadrato  avente  il  lato  di  cm.  2,3  con  l'asta  disposta
normalmente al margine del padiglione medesimo. 
  L'esito  degli  accertamenti  viene  riportato,  per  ogni  singolo
animale, sull'apposita scheda di  stalla  prevista  dall'art.  4  del
presente decreto.